Ricordate il Childream Giugliano, la formazione di calcio a 5 che l’anno scorso a Forio, dopo il primo tempo di una gara di campionato perso nettamente con la Virtus Libera, rifiutò di proseguire la partita? Oggi la Giustizia Sportiva si è pronunciata in ordine a quell’ episodio, affermando la responsabilità del Childream Giugliano e dell’allora dirigente gialloblù Rispoli.
Ma andiamo con ordine.I più attenti ricorderanno l’episodio alquanto singolare capitato lo scorso inverno a Forio, nel campionato di calcio a 5, serie C/2. La Virtus Libera Forio ospitava il Giugliano, e, dopo un primo tempo chiuso con i padroni di casa nettamente in vantaggio (per 5 a 1), gli ospiti, una volta tornati in campo, diedero vita ad un qualcosa che definire surreale appare finanche riduttivo. I giuglianesi, infatti, si limitarono a guardare gli avversari, restando immobili sul terreno di gioco, prima di abbandonarlo del tutto, “costringendo” di fatto il direttore di gara a decretare la fine anticipata del match. Nei giorni successivi su alcuni organi di stampa comparvero resoconti alquanto fantasiosi (ed alcuni finanche calunniosi) nei confronti del club e della piazza isolana mediante i quali il Childream affermava di essere stato oggetto di intimidazioni. A molti sembrò alquanto strano che, una formazione nettamente in vantaggio, dovesse ricorrere a tali espedienti per ottenere un qualcosa che già aveva messo in cassaforte. Da allora non se ne è parlato più, e però la Giustizia sportiva ha continuato il proprio percorso. Pertanto, dopo il deferimento da parte della procura nei confronti del club giuglianese, e del sig. Federico Rispoli (all’epoca dei fatti dirigente del club), oggi è arrivata la pronuncia. Il Tribunale Federale della Regione Campania, presieduto dal dottor Frojo, ha dichiarato la responsabilità disciplinare degli incolpati Rispoli Federico e Childream Football club ed applica al primo la sanzione della inibizione per mesi tre (3) ed alla seconda l’ammenda di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.
Nella motivazione, con la quale l’Autorità ha dato conto dei percorsi logici seguiti, ve ne figurano alcuni di grande pregnanza, con i quali il Tribunale smonta del tutto le fantasiose ricostruzione del Childream Giugliano: ” Nel concreto, come è successivamente emerso dagli atti di indagine, il direttore di gara, sig. Domenico Savino, dava atto di aver assistito ad una discussione animata svoltasi al termine del primo tempo (conclusosi col punteggio di 5-1 a favore della squadra di casa) tra calciatori delle due compagini, ma tale da non indurlo ad assumere provvedimenti disciplinari. Riferiva che nel corso dell’intervallo non udiva alcuno schiamazzo né urla di sorta e che, tuttavia, il secondo tempo tardava a riprendere dacché la Childream Football Club non faceva rientro sul terreno di gioco…. Il ddg riferiva ancora di non aver visto nessun tesserato passare dalla tribuna al corridoio che conduce agli spogliatoi…E ciò anche alla luce della circostanza – fortemente indiziaria in ordine alla individuazione delle ragioni soggettive della manifestata volontà di non proseguire la gara – che il primo tempo si era chiuso con un punteggio largamente penalizzate per la squadra ospite.”
Giustizia è fatta!