sabato, Novembre 23, 2024
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ISCHIA, L’ANNUNCIO DI ENZO FERRANDINO: “PORTI CHIUSI E MASCHERINE OBBLIGATORIE”



PORTI CHIUSI E MASCHERINE OBBLIGATORIE

Cari concittadini, vi voglio ragguagliare su due nuove ordinanze adottate nella tarda mattinata di oggi, la 45 e la 46.

RESTIAMO NEL DOMICILIO ABITUALE DURANTE LE FESTE PASQUALI

Di concerto con gli altri Comuni isolani abbiamo deciso di interdire lo sbarco per i nostri concittadini napoletani, proprietari di seconde case sulla nostra isola. Il quadro normativo vigente – compresa la rinnovata ordinanza comunale per i residenti che si allontanavano per periodi superiori alle 48 ore – già vietava lo sbarco, ma con l’ordinanza n. 46 abbiamo rinvigorito le conseguenze sanzionatorie per i probabili trasgressori, prevedendo per questi ultimi il reimbarco ad horas a loro spese.
Tale misura assolutamente non vuole essere figlia di rigurgiti discriminatori o di inospitalità ma diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di isolamento e contenimento sociale.
Le forze dell’ordine vigileranno il puntuale rispetto dei dispositivi vigenti.

QUANDO USCIAMO PER MOTIVAZIONI NON RINVIABILI INDOSSIAMO LA MASCHERINA O ALTRO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE.

Con l’altra ordinanza abbiamo invece reso obbligatorio, per lasciare la propria abitazione, per circolare per strada o per entrare in un esercizio commerciale l’uso della mascherina o di altro presidio atto a garantire il contenimento di contagi.

Rispettiamo le misure imposte a tutela della salute di tutti

 

Enzo Ferrandino

 

                                              ORDINANZA SINDACALE

  1. 46     del  07    Aprile 2020

OGGETTO:   Ulteriori misure  provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del Comune di Ischia del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica. Divieto di ingresso nel territorio del Comune di Ischia nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020  per i proprietari di seconde case sul territorio del Comune di Ischia e di residenti non domiciliati abitualmente sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che con proprie precedenti ordinanze n. 38 del 18 marzo 2020 e n.41 del 03.04.2020 aventi ad oggetto “Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del Comune di Ischia del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica” ha stabilito per  tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Ischia e che provengono dall’estero o dai territori di tutte le altre Regioni d’Italia o che in ogni caso mancano dall’Isola d’Ischia da più di 48 ore, al fine di rientrare nei territori dei Comuni dell’isola d’Ischia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020 prorogata alla data del 13.04.2020 salvo ulteriori disposizioni, l’obbligo di comunicare al Comune e alla ASL Na 2 Nord tale rientro sull’isola rimanendo in auto isolamento per 14 giorni oltre agli ulteriori obblighi stabiliti nel dispositivo della predetta ordinanza.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. che dispone “…sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente (….) con efficacia estesa al territorio comunale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all’art.1 dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24.02.2020 ss.mm.ii. e proroghe con la quale tra l’altro veniva ordinato:

“Omissis…

4 a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Regione Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione del l’Azienda sanitaria territorialmente competente;

  1. ai Sindaci della Regione ai quali pervengano informazioni relative all’ ingresso negli ultimi 14 giorni in Regione Campania di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l’immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l’accertamento dell’eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici;

UDITA la dichiarazione del  Direttore Generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa dell’11 marzo 2020 su COVID19 : “Nelle ultime due settimane – il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali.

Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L’OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione

 

CONSIDERATO quindi che tutti gli Stati del mondo possono essere ritenuti zona a conclamato contagio;

VISTE altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 8 dell’8 Marzo 2020  e successive,  con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell’art.32 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,  hanno fatto ingresso in Campania, per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) stabilisce che le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale e dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTI gli ulteriori DPCM di proroga delle misure precedentemente adottate per il  contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare il DPCM del 1 Aprile 2020;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 22 marzo 2020 prorogato con D.P.C.M. del 1 Aprile 2020 << E’ fatto divieto a tutte le  persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’art 1 comma 1 lett.a) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo  2020 le parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza” sono soppresse>>

RITENUTO che ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza Sindacale n.41 del 03 Aprile 2020 di proroga delle disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n.38 del 18 Marzo, a tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Ischia e che provengono dall’estero o dai territori di tutte le altre Regioni o che in ogni caso mancano dall’isola da più di 48 ore,  è fatto obbligo fino al 13 aprile 2020  di osservare tra l’altro la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dandone comunicazione al Comune e all’autorità sanitaria salvi i casi di deroga espressamente previsti nella predetta ordinanza.

CONSIDERATO che allo stato non può comunque escludersi  che proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti,  in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 cerchino comunque di raggiungere l’isola e le case di villeggiatura ancorché non consentito dalle attuali disposizioni già prorogate fino al 13 Aprile.

RILEVATO altresì che in diversi comuni dell’isola si sono già verificati casi accertati di COVID-19 e che la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio che, in considerazione della morfologia del territorio, potrebbe anche interessare una fetta importante della popolazione;

CONSIDERATO inoltre -a livello nazionale- il rapido evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi che impone di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire o a limitare il più possibile le occasioni di diffusione del contagio per il territorio dell’intera isola d’Ischia anche esplicitando divieti già contenuti nelle disposizioni di rango superiore affinché risultino di più agevole lettura e comprensione;

CONSIDERATO che risulta necessario ed indifferibile confermare ogni ulteriore misura di contrasto, di prevenzione e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19  ribadendo le limitazioni peraltro già previste per i provenienti dall’estero, dalle altre Regioni o da chi manca dall’isola da più di 48 ore,  confermando l’assoluto divieto per i proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti,  in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020  di raggiungere Ischia e le case di villeggiatura.

VALUTATO nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento, il diritto alla salute e l’interesse all’igiene e alla sanità pubblica – in questa fase assolutamente eccezionale dell’emergenza-  quale interesse prevalente da perseguire con priorità al fine di evitare che i proprietari di seconde case sul territorio comunale o residenti,  in esse non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020  cerchino  di raggiungere Ischia  e le case di villeggiatura  finendo per rappresentare  un pericolo per i cittadini dell’intera isola d’Ischia il cui territorio presenta peculiarità legate alla insularità e alla presenza di un’unica struttura ospedaliera per tutti e sei i Comuni.

VISTO il D.Lgs 267/00

VISTO l’art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

Ai  proprietari di seconde case sul territorio comunale  e ai  residenti,  in esse non domiciliati abitualmente, o  provenienti dal continente manchino da Ischia  da più di 48 ore, è fatto DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune di Ischia nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020.

In caso di violazione della presente ordinanza  oltre alle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni già vigenti, i trasgressori individuati all’esito dei controlli in area portuale saranno immediatamente reimbarcati  per il continente con la prima motonave o mezzo veloce con spese a carico dei trasgressori. In caso di verifiche successive di eventuali violazioni da parte dei trasgressori troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui all’Ordinanza n.41 del 03 Aprile 2020 con obbligo di isolamento per almeno 14 giorni.

È esclusa ogni applicabilità della misura al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell’ordine, al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM del 11 marzo 2020 nonché del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal DM 25 marzo 2020.

La presente ordinanza viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio dell’isola d’Ischia affinché possano mettere in atto attività di presidio e controllo degli sbarchi ai porti e alle compagnie di navigazione.

ORDINA

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on-line nonché trasmesso ai Responsabili di servizio per i provvedimenti consequenziali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.4 del D.L 19/2020 che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 400 ad Euro 3000 (salvo che il fatto costituisca reato)

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco

                                                                                                                                    Dott. Vincenzo Ferrandino

 

 

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