Oggetto: Cessazione assistenza alberghiera.
Con riferimento alle pec in data 25 e 26 aprile 2020, si comunica che la problematica in oggetto è stata motivo di ripetuta corrispondenza con l’Amministrazione Comunale di Casamicciola e riguarda solo alcune decine di nuclei familiari che dall’agosto 2017 ad oggi permangono presso strutture alberghiere con retta a carico dello Stato. Per detti nuclei la L.130/2018, così come modificata ed integrata dalla L.156/2019 all’art.18, comma 1, lettera ((i-ter) ha previsto, con decorrenza 30 aprile 2020, il passaggio al C.A.S. (per la gran parte in misura intera), pareggiandoli agli altri numerosissimi pure colpiti dall’evento sismico, che beneficiano di tale forma di assistenza. Inutile soggiungere che la erogazione del C.A.S. è di natura aggiuntiva alle provvidenze di carattere economico e pensionistico che lo Stato eroga alle persone anziane, in stato di bisogno o inabili. Da tempo, invero, è noto a tutti quali sia la norma di legge da applicare nel caso di specie, e i tempi di sua applicazione, peraltro di scarsissima incidenza sull’apparato alberghiero, per il modestissimo numero di persone coinvolte. Fermo restando la possibilità di attingere agli atti del Comune la corrispondenza in cui è richiamata la possibilità per gli ospitati in albergo di permanervi fino a quando l’emergenza “coronavirus” vieti spostamenti di persone sul territorio, si ritiene tuttavia opportuno trasmette lo stralcio di alcune delle più recenti note commissariali in cui è stato affrontato l’argomento.
Commissariale n. 4439/CS/ISCHIA del 16 aprile 2020:
Si fa riferimento alla nota del Comune di Casamicciola Terme n. 3118 del 17/03/2020, relativa all’oggetto. Al riguardo non può che rammentarsi, come è ben noto alle SS.LL., che la data di cessazione dell’assistenza alberghiera, legata all’evento sismico del 21 agosto 2017, è fissata al 30 aprile 2020 dall’art. 18, comma 1 lettera (i ter) della L. 130/2018, così come integrata dalla L.156/2019 e che, per evitare particolare disagio agli interessati, alla cessazione dell’assistenza alberghiera, segue il passaggio al C.A.S. degli aventi diritto, nelle forme e con le modalità previste dalla norma stessa, ispirata a principi solidaristici ma, con distinzioni per i beneficiari, anche di moralizzazione della spesa. Tuttavia, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-2019, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, così come disciplinata dai successivi DD.L. e DD.PC.M. emanati per il suo superamento, attualmente sussiste per tutti i cittadini italiani l’obbligo rigoroso di permanere presso la propria attuale abitazione. Consegue, pertanto, che i cittadini che sono ospiti di strutture alberghiere per via del sisma del 2017, possono e devono restare presso dette strutture fino al 3 maggio 2020, data stabilita dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, o fino a quando tale obbligo di permanenza verrà a cessare. Gli oneri derivanti restano, necessariamente ed entro tali limiti perentori, a carico di questo Commissariato Straordinario.
Commissariale n. 4461/CS/ISCHIA del 20 aprile 2020:
In relazione alla lettera sopra distinta relativa all’oggetto, si comunica che nulla si ha da aggiungere a quanto rappresentato con le commissariali n. 4194/CS/ISCHIA del 12/03/2020 e n. 4439/CS/ISCHIA del 16/04/2020, non potendo questa struttura erogare somme in contrasto con il disposto di una legge dello Stato, intervenuta con i suoi effetti dopo quasi tre anni di assistenza
alberghiera e che non ha privato gli interessati di un sostegno economico, attraverso il contributo sostitutivo di autonoma sistemazione. Resta fermo che un’ulteriore permanenza negli alberghi con oneri a carico della finanza pubblica statale è possibile solo in caso, dopo il 3 maggio 2020, il Governo dovesse prorogare ulteriormente l’obbligo delle persone di permanere nel luogo abitativo che, nel caso di specie, sarebbe l’albergo ospitante.
E’di tutta evidenza che codesta Amministrazione ha avuto molti mesi per predisporre il passaggio al C.A.S. delle persone ancora ospitate negli alberghi e che tali risorse possono essere utilizzate dagli interessati, oltre a redditi propri di natura pensionistica o familiare, per corrispondere alle rette alberghiere, specie in un momento di crisi, in cui tali strutture hanno difficoltà ad avere clientela di provenienza esterna all’Isola. Non può sfuggire a codesta Amministrazione che questo Commissariato non ha mai mancato di corrispondere a tutte le richieste soddisfacibili avanzate soprattutto da codesto Comune e con la massima tempestività, non solo quanto all’assistenza alle persone, ma anche per tutti gli interventi legati alla ricostruzione, che è, poi, il fine primario che lo Stato ha dato allo scrivente, per pervenire ad una ripresa generale delle attività economiche delle aree terremotate.