OGGETTO: Posticipo al 28 settembre 2020 dell’inizio delle attività didattiche, anno 2020/2021, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune di Casamicciola Terme.
I L S I N D A C O
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTI i successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/04/08/11 e 25 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020 contenenti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all’occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie
Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»;
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020;
RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
VISTA l’ordinanza Ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all’inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;
VISTA la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l’avvio dell’anno scolastico per il 24 settembre p.v. in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
VISTA l’ordinanza Regionale n. 70 dell’08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;
RILEVATO, inoltre, che, l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio quali sedi dei seggi elettorali per le consultazioni referendaria e regionale del 20 e 21 settembre 2020, impone, alla luce della situazione critica rappresentata, l’adozione, una volta terminate le operazioni elettorali, di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da COVID19;
ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID – 19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire l’avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una ulteriore finestra temporale, per quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici una migliore gestione della organizzazione logistica programmata;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
PRESO ATTO, inoltre, che in data 21/09/2020 con prot. 9622 è pervenuta nota a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico E. Mattei con la quale “…..chiede di valutare l’opportunità di rinviare l’inizio delle attività didattiche in presenza il 28 settembre 2020…..omissis”;
RITENUTO necessario, nell’interesse della comunità rappresentata, disporre il differimento dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21 per le ragioni sopra esposte;
ORDINA
– Che l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado già fissato per il 24 settembre 2020, giusta D.G.R.C. n. 458 del 07/09/2020, sia posticipato al 28 settembre 2020 per le motivazioni espresse in narrativa;
– all’UTC di far eseguire, prima dell’apertura dell’anno scolastico, interventi consistenti nel rifacimento del manto di asfalto antistante gli Istituti Scolastici come, anche chiesto nella nota a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico E. Mattei prot. 9622 del 21/09/2020.
DISPONE
Di trasmettere il presente provvedimento:
Al Prefetto di Napoli;
Alla Regione Campania;
Alla Città Metropolitana;
Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
Ai Dirigenti scolastici delle scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
Al competente settore dell’Asl Napoli 2 Nord;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Casamicciola Terme;
Al Comando della Polizia Locale;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme e diffuso con ogni altro mezzo utile alla cittadinanza.
In caso di inosservanza alla presente ordinanza, l’intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Casamicciola Terme, 21 settembre 2020
IL SINDACO
(dott. ing. Giovan Battista Castagna)