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FORIO, DA DOMANI PARTONO I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA



Ecco l’ordinanza integrale firmata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia, Antonio Cipresso

ORDINANZA N° 71/2020 Argomento: Comune di Forio – Riparazione tratto di condotta fognaria sottomarina a mezzo OTS; Durata dei Lavori: 30 (Trenta) giorni; Committente: E.V.I. S.p.A. con sede a Ischia (NA) in Via Leonardo Mazzella n. 36; Ditta esecutrice lavori: ABYSSLAB S.r.l. con sede sociale in Ischia (NA) Via Cilento n° 14/C; Responsabile: Ing. TRANI Francesco Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia: VISTA: l’istanza, assunta al protocollo al n° 13225 in data 29/09/2020, della Società “E.V.I. s.p.a.” con sede a Ischia (NA) in Via Leonardo Mazzella n° 36 unitamente alla Società “ABYSSLAB S.r.l.” con sede legale in Ischia (NA) alla Via Cilento n° 14/C, intesa ad ottenere l’adozione dei provvedimenti di competenza per l’effettuazione in sicurezza dei lavori di riparazione a mezzo OTS della condotta fognaria sottomarina esistente nelle acque antistanti il Comune di Forio d’Ischia; VISTO: il conferimento d’incarico, con il quale la Società “E.V.I. S.p.a.” affida l’incarico alla Società “ABYSSLAB S.r.l.” di effettuare i lavori in argomento; VISTA: la relazione tecnica dei lavori da eseguire redatta dalla Società “E.V.I. S.p.a.” a firma dell’Ing. Francesco TRANI; VISTA: l’autorizzazione assunta a prot. n°12990 del 25/09/2020 dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, che ha autorizzato l’E.V.I. S.p.A. ad eseguire i lavori subacquei sulla condotta fognaria sottomarina in parola; VISTA: la propria Ordinanza n° 19/2013 del 07/05/2013 la quale disciplina i lavori a mezzo OTS nel Circondario Marittimo di Ischia; VISTO: il foglio prot. nr. 13479 in data 02/10/2020 con il quale questo Ufficio ha richiesto al Comando Militare Marittimo di Taranto l’emissione di un Avviso ai Naviganti (AVURNAV), inerente l’interdizione dello specchio acqueo interessato dai lavori cui trattasi; VISTA: l’e-mail in data 02/10/2020 con la quale il titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Forio nulla ha eccepito in merito alle modalità nonché ai tempi di esecuzione dei lavori; VISTI: i titoli in possesso dei sommozzatori incaricati e la documentazione di sicurezza delle unità navali impegnate nell’esecuzione dei lavori in parola; VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; VISTI: gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte prima); VISTI: gli atti in possesso di questo Ufficio; CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdicano temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori subacquei in parola per consentire un sicuro svolgimento delle attività in argomento. RENDE NOTO che a decorrere dal 07/10/2020 e fino alla data del 06/11/2020, la società “ABYSSLAB S.r.l.”, in premessa meglio generalizzata, effettuerà lavori di riparazione a mezzo OTS, di un tratto dell’esistente condotta fognaria sottomarina sita nel Comune di Forio, il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato cartografico in allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza. I lavori in parola saranno effettuati mediante l’impiego degli O.T.S. Fabio PATALANO, Mario GUARRACINO e Gaetano LAURO iscritti rispettivamente ai n° 09, 11 e 16 del Registro sommozzatori in servizio locale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, e con l’ausilio delle unità navali denominate “TRACINA e POLLUCE” iscritte ai numeri n° 1NA2194 e 1NA2166 dei RR.NN.MMe GG. di Circomare Ischia. Comune di FORIO – PUNTI DI COORDINATE (WGS84): • Lat.40°44’,21’’ N – Long.013°50’,32’’ E; • Lat.40°44’,19’’ N – Long.013°51’,06’’ E. ORDINA Art. 1 A decorrere dal 07/10/2020 e fino alla data del 06/11/2020 incluso, nel raggio di 150 (centocinquanta) mt. dalle unità in appoggio agli OTS impegnati nei lavori subacquei di cui al “Rende Noto”, è interdetto il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità, nonché qualunque altra attività subacquea e/o di superficie che ne comporti la fruizione che non sia inerente ai lavori in parola. Sono esclusi dal divieto imposto il personale e i mezzi della ditta esecutrice degli stessi, nonché i mezzi della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia che, per esigenze di servizio, adottando le opportune cautele, abbiano necessità di accedere nell’area in questione. Art. 2 Il responsabile delle operazioni in mare ed il committente dei lavori dovranno: • ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’ordinanza n° 19 del 07.05.2013 di questo Comando, che si intende qui integralmente riprodotta; • verificare prima dell’inizio degli interventi che gli specchi acquei interessati siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone; • non intraprendere ed immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrarsi eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte; • fermo restando gli obblighi di cui alla legge 979/1982, segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori/ispezioni di cui trattasi, adoperandosi per l’immediata eliminazione dello stesso; • svolgere i predetti lavori in condizioni meteo marine favorevoli; le operazioni subacquee non dovranno essere effettuate o essere immediatamente sospese qualora la velocità della corrente marina sia tale da costituire pericolo per i sommozzatori in immersione; • durante le operazioni subacquee dovranno essere rispettate tutte le ulteriori norme eventualmente emanate in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro; • assicurarsi che i subacquei in immersione segnalino la propria presenza in mare nelle forme e con gli equipaggiamenti previsti dalla vigente normativa. Il comandante/conduttore dell’ unità impegnata nell’esecuzione dei lavori dovrà: • essere munito di idoneo titolo; • mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare; • fare ascolto continuativo sui canali 16 e 13 VHF; • segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori di cui trattasi; • segnalare a chiunque si avvicini alla zona d’intervento la presenza degli O.T.S. in immersione nei modi e con gli strumenti opportuni; • procedere con la massima cautela nelle fasi di avvicinamento ed allontanamento dalle zone di operazioni, assicurandosi preventivamente che non ci siano persone o cose nelle vicinanze, adottando e ponendo in essere tutti i segnalamenti acustici di sicurezza necessari e/o opportuni per richiamare l’attenzione e prevenire l’insorgenza di situazioni di pericolo, se del caso utilizzando anche un megafono. Del rispetto di tutte le citate prescrizioni sono solidalmente responsabili il legale rappresentante della ditta esecutrice ed il responsabile dei lavori comunicato dalla società committente l’intervento. Art. 3 Durante lo svolgimento delle attività in parola, le unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dagli OTS impegnati nei lavori in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento. Art. 4 Il presente provvedimento, emanato al solo fine della disciplina della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera il committente dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti: per le violazioni sulla sicurezza della navigazione a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171; b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. per inosservanza di norme di polizia e di norme sui beni pubblici: a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante: – affissione all’albo di questo Ufficio; – trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; – inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/; – invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati. Ischia, 05.10.2020 IL COMANDANTE T.V. (CP) Antonio CIPRESSO

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