domenica, Novembre 24, 2024
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INDAGINI ARCHEOLOGICHE, INTERDETTE NAVIGAZIONE E ORMEGGIO NELLA BAIA DI CARTAROMANA



Argomento: Comune di Ischia – Indagini Archeologiche nello specchio acqueo all’interno della Baia di Cartaromana; Ditta esecutrice: Società Marina di Sant’Anna S.r.l. con sede in Ischia in via San Giovan Giuseppe della Croce n°73; Committente: Società Marina di Sant’Anna S.r.l. con sede in Ischia in via San Giovan Giuseppe della Croce n°73; Direttore dei Lavori: Sig. MIRABELLA Francesco; Direzione Archeologica: Dott.ssa BENINI Alessandra; Direzione Scientifica: Dott.ssa TARDUGNO Maria Luisa. Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia: VISTA: la documentata istanza s.n., assunta a protocollo di questo Ufficio al n°02.01.04/13863 in data 13.10.2020, della società Marina di Sant’Anna S.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via San Giovan Giuseppe della Croce n°73, a firma dell’Amministratore Sig. MIRABELLA Francesco, intesa ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione in occasione delle indagini archeologiche negli specchi acquei all’interno della Baia di Cartaromana, località scogli di Sant’Anna nel Comune di Ischia, come indicato nell’elaborato grafico allegato; VISTA: la nota prot. n° 007176, in data 26.05.2020 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, con la quale si autorizza la campagna di scavi archeologici subacquei nella baia di Cartaromana con le modalità ed il personale indicato in epigrafe e secondo le indicazioni della Dott.ssa Benini; VISTA: la nota prot. n. 2467 in data 12.10.2020con la quale l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ha emesso Nulla Osta per lo svolgimento degli scavi archeologici; VISTA: l’ordinanza n°86/2012, in data 16/08/2012 con la quale è stato interdetto lo specchio acqueo in località Baia di Cartaromana scogli di Sant’Anna, per presenza di strutture antiche di interesse archeologico; VISTO: l’avviso ai naviganti n°17.14, in data 05/09/2012 dell’Istituto Idrografico della Marina; VISTA: l’ordinanza n°19/2013, in data 07/05/2013 con la quale Questo Comando ha disciplinato i lavori a mezzo OTS; VISTO: il foglio prot. n. 02.01.08/0013959, in data 14.10.2020, con il quale è stato richiesto al Comando Militare Marittimo di Taranto l’emissione di apposito “avviso ai naviganti”; VISTI: i titoli in possesso dai sommozzatori ad esercitare l’attività e le certificazioni di sicurezza dell’unità navale impegnata; VISTI: gli artt. 17, 1112 e 1231 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte prima); CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in argomento. RENDE NOTO che nel periodo dal 16.10.2020 al 31.10.2020, la società “Marina di Sant’Anna S.r.l.”, effettuerà indagini archeologiche, nello specchio acqueo all’interno della Baia di Cartaromana, sita nel Comune di Ischia. Pertanto il personale e le unità della Società incaricata, in deroga all’ordinanza n°86/2012 del 16/08/2012 di questo Comando, sono autorizzati ad accedere nell’area in parola contraddistinta dai punti di coordinate di seguito elencati così come meglio evidenziato dagli stralci di carta nautica allegati e costituenti parte integrante della presente ordinanza. Punti di coordinate (WGS 84): Baia di Cartaromana – Lotto 13 a) Lat.40° 43’.733 N — Long.013° 57’.759 E; b) Lat.40° 43’.754 N — Long.013° 57’.761 E; c) Lat.40° 43’.755 N — Long.013° 57’.740 E; d) Lat.40° 43’.734 N — Long.013° 57’.738 E. Baia di Cartaromana – Lotto 14 e) Lat.40° 43’.756 N — Long.013° 57’.733 E; f) Lat.40° 43’.757 N — Long.013° 57’.712 E; g) Lat.40° 43’.736 N — Long.013° 57’.709 E; h) Lat.40° 43’.734 N — Long.013° 57’.731 E. Le operazioni in argomento saranno effettuate dai sommozzatori Sig. Monaco Luigi, iscritto al n. 14 dei registri dei sommozzatori in servizio locale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, Sig. Lauro Gaetano, iscritto al n. 16 dei registri dei sommozzatori in servizio locale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, Sig. Giovangiuseppe Buono, iscritto al n. 15 dei registri dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e con l’ausilio delle unità navali denominate “San Pio” iscritta al n° 1NA2177, “Aragonese” iscritta al n° 1NA2191 dei RR.NN.MM. e GG. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Soprintendenza Archeologica della Campania per il tramite della Dott.ssa BENINI Alessandra. ORDINA Articolo 1 Nello specchio acqueo idealmente ricompreso tra le congiungenti i punti di cui al “Rende Noto”, così come meglio rappresentato negli allegati stralci planimetrici, nel periodo sopra indicato, è interdetta: • la navigazione; • l’ormeggio; • la sosta di tutte le unità in genere; • qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente con le indagini archeologiche in argomento. Tutte le unità in transito, dovranno prestare la massima attenzione e comunque, fermo restando i divieti di cui al precedente capoverso, tenersi ad una distanza di 100 (cento) metri dalle unità navali utilizzate nell’esecuzione degli interventi e dagli operatori subacquei, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento. Il predetto divieto non si applica al personale ed all’unità della società individuata al “Rende Noto”, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’ordine che, per motivi di servizio, hanno necessità di accedere, adottando le opportune precauzioni, negli specchi acquei in questione. Articolo 2 Il responsabile delle operazioni, Dott.ssa Alessandra BENINI, fermo restando quanto previsto con ordinanza n°19/2013, in premessa citata, dovrà: • posizionare idoneo segnalamento marittimo conforme alla normativa internazionale diurno e notturno delimitante le zone interessate dai lavori ove insistano potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione; • svolgere i predetti interventi subacquei solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli, vigilando affinché il personale impegnato non operi per nessun motivo al di fuori degli specchi acquei individuati dalla congiungente i punti di cui al rende noto; • verificare prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa che lo specchio acqueo interessato alle indagini sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone; • immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte; • fermo restando gli obblighi di cui alla legge 979/1982, segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione delle indagini di cui trattasi, adoperandosi per l’immediata eliminazione dello stesso; • assicurare che gli operatori subacquei siano costantemente seguiti dalle barche in appoggio al fine di indicarne la posizione in acqua ed, all’occorrenza, segnalare a tutte le unità in transito la presenza degli stessi; • verificare che gli operatori subacquei segnalino visivamente la propria posizione utilizzando i segnalamenti previsti dalla vigente normativa; • comunicare giornalmente via apparato radio VHF canali 16/13 o al numero di telefono 0815072801 alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, l’orario effettivo di inizio e di termine delle attività in mare. ll Comandante/Conduttore dell’unità impegnata nell’esecuzione degli interventi dovrà: • mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare; • fare ascolto continuativo sui canali 16 e 13 VHF; • segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dell’attività di cui trattasi. Articolo 3 Il presente provvedimento, emanato al solo fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardare la vita umana in mare, non esonera il committente dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti: per le violazioni sulla sicurezza della navigazione a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171; b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. per inosservanza di norme di polizia e di norme sui beni pubblici: a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante: a. affissione all’albo di questo Ufficio; b. trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; c. inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/; d. invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, 16.10.2020

IL COMANDANTE T.V. (CP) Antonio CIPRESSO

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