IL SINDACO
Premesso che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da Covid-19, dal carattere altamente infettivo, la quale ha cagionato un numero sempre maggiore di vittime e di contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3, convertito con modificazioni dalla Legge 05.03.2020 n. 13;
Visto il D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito con Legge 22.05.2020 n. 35;
Visto il D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con Legge 14.07.2020 n. 74;
Visto il D.L. 30.07.2020 n. 83;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15.10.2020, Io stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato fino al 31.01.2021;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania;
Rilevato dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti fisici, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione del virus e lo svolgimento delle attività non essenziali;
Considerato che, con il passaggio alla Fase 2 della gestione dell’epidemia, vi è stata una graduale ripresa della mobilità e delle attività in genere, ormai completamente ripristinate cui è conseguita la presenza di numerosi soggetti positivi nel corso delle ultime settimane sull’intero territorio isolano;
Visto da ultimo il D.P.C.M. 25 ottobre 2020 con l’allegato I per i luoghi di culto, nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Campania;
Visto, in particolare, l’allegato per i luoghi di culto del citato D.P.C.M., il quale prevede che “L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.”
Preso atto che il cimitero comunale può considerarsi “luogo di culto”, anche per la presenza di una chiesa;
Considerato, altresì, che le “FAQ” pubblicate sul sito internet del Governo chiariscono che “è consentito spostarsi nell’ambito della propria Regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento”;
Ritenuto opportuno contingentare e regolare l’accesso ai luoghi di culto, quali sono i cimiteri, in particolar modo durante i giorni di particolare affluenza coincidenti con la ricorrenza delle festività di commemorazione dei defunti;
Dato atto che il civico cimitero di Casamicciola Terme dispone di ampi spazi esterni ed interni, compresi il piazzale e la chiesa dove si tengono le celebrazioni in occasione della ricorrenza dei defunti;
Ritenuto, dunque, di disporre, in occasione delle festività dei defunti, ovvero nei giorni 1 e 2 novembre, l’apertura al pubblico del civico cimitero, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, consentendo l’ingresso contingentato dei visitatori per un massimo di cento per volta e con un tempo di permanenza massimo di venti minuti;
Vista la normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
- per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:
- Nei giorni 1 e 2 novembre 2020 è disposta l’apertura al pubblico del civico Cimitero di Casamicciola Terme dalle ore 8:00 alle ore 17:00, alle condizioni che seguono:
- per evitare assembramenti l’accesso sarà consentito, ad un massimo di cento visitatori per volta e con un tempo di permanenza massimo di venti minuti.Il giorno 2 Novembre alle ore 10:40 l’accesso sarà consentito soltanto ai partecipanti alla celebrazione liturgica prevista alle ore 11:00, sempre per un massimo di cento persone, e alle ore 12:00 l’accesso riprenderà con i turni di venti minuti;
- i minori di anni 16 potranno entrare accompagnati da adulti;
- ai visitatori è fatto obbligo di indossare mascherine protettive o comunque di coprire le vie respiratorie, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro laterale e un metro frontale e in ogni caso di osservare il divieto di assembramenti, evitando capannelli;
- l’ accesso alle cappelle private è consentito ad una sola persona per volta.
- Il Comando di Polizia Municipale, è incaricato di vigilare sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
- il personale di vigilanza ed operaio di tirocinio formativo in forza all’Uffici del Comune di Casamicciola Terme, controllerà gli accessi e garantirà il rispetto del limite massimo di visitatori.
- Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
- Non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei quattordici giorni precedenti.
- L’accesso pedonale sarà consentito da Via Cumana nel tratto in salita che porta al cimitero, mentre l’uscita sarà consentita da Via Cumana nel tratto che porta verso il vivaio;
DISPONE
Che ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto- legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
Che ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
– che la presente venga comunicata e trasmessa a mezzo PEC al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri di Casamicciola Terme, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Regione Campania ed alla Prefettura —U.T.G. di Napoli;
– che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;
– che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente, ovvero, alternativamente, ricordo straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della medesima.
Dispone, inoltre, che essa venga pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza nelle forme più opportune.
Casamicciola Terme, 28 ottobre 2020
f.to digitamente
il Sindaco di Casamicciola Terme
ing. Giovan Battista Castagna