Con Ordinanza n° 164, il Sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha prorogato la chiusura delle scuole sino al prossimo 22 dicembre con possibile rientro a dopo le festività natalizie. Di seguito l’ordinanza integrale.
Il Sindaco premesso che:
-con proprie precedenti ordinanze n. 157 del 23.11.2020 e 159 del 24.11.2020 adottate ex art. 50 Del D.lgs 267/00 a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19, nelle more delle determinazioni della Regione Campania in ordine alla possibilità della ripresa delle attività didattiche in presenza presso gli istituti scolastici del territorio regionale, è stata disposta in via cautelare la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria dalla data di pubblicazione del provvedimento fino al 29 novembre c.a., e successivamente fino al 3 Dicembre 2020 fatta salvo l’adozione di ulteriori disposizioni in conseguenza all’andamento dei contagi e di eventuali altri provvedimenti adottati dalle autorità regionali e nazionali.
– con ulteriore ordinanza sindacale del 161 del 27.11.2020 adottata ex art. 50 Del D.lgs 267/00 a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19, nelle more delle determinazioni della Regione Campania in ordine alla possibilità della ripresa delle attività didattiche in presenza presso gli istituti scolastici del territorio regionale, è stata disposta altresì in via cautelare la sospensione fino all’08 Dicembre 2020 delle attività educative in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado salva l’adozione di ulteriori disposizioni in conseguenza all’andamento dei contagi e di eventuali altri provvedimenti adottati dalle autorità regionali e nazionali.
-con Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 il Presidente della Regione Campania, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico con riferimento al territorio della Regione Campania, ha stabilito con decorrenza 25 novembre la possibilità della ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola della infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle Scuole Primarie, demandando alle ASSL territorialmente competenti, il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati dirispettivo interesse, consentendo altresì ai Sindaci -sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza- l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive e demandando ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni anche relative al personale in servizio per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Tenuto conto della precedente ordinanza n. 90 del 15/11/2020 adottata dal Presidente della Regione Campania, con la quale si era disposta la sospensione delle attività educative delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino al 23 novembre 2020 nonché fino al 29 Novembre la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori; Constatato, che con la predetta ordinanza 90 del 15.11.2020 era stata prevista la ripresa delle attività educative sopra menzionate con decorrenza rispettivamente dal 24.11 c.a. e del 30.11.2020, previa attività di screening su base volontaria prevista a carico delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
Preso atto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale sono state applicate le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania con decorrenza dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni;
Preso atto della Ordinanza del Ministero della Salute del 05 dicembre 2020 contente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano pubblicata sulla G.U. Serie generale 303 del 05 Dicembre 2020
Valutato che – pur in considerazione dei provvedimenti stabiliti dal Governo e dalla Regione Campania in relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, al fine di contenere e limitare le possibili occasioni di contagio, in considerazione della specificità territoriale e della insularità del contesto, oltre che della necessità di confermare nell’ arco temporale considerato il completamento dello screening volontario dedicato alla popolazione scolastica, già in corso ed in fase avanzata di attuazione- è necessario stabilire fino al 22 Dicembre 2020 per il Comune di Ischia, la modalità di didattica a distanza, per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per le quali diverse disposizioni abilitano la ripresa dell’attività didattica in presenza anche tenuto conto della circostanza che numerosi docenti in servizio presso gli istituti scolastici isolani provengono dal continente e devono farvi ritorno quotidianamente con conseguenti ulteriori profili di criticità in questa delicata fase di monitoraggio del personale scolastico ed ausiliario; Tenuto conto altresì che nel territorio del Comune di Ischia, in considerazione della campagna di screening in corso di completamento è opportuno confermare la SOSPENSIONE delle attività in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di scongiurare il rischio di contagio negli ambienti pubblici chiusi e che nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento di valutazione, debba essere necessariamente assicurata prevalenza all’interesse pubblico rappresentato dalla tutela della salute e dalla prevenzione da ulteriori occasioni di contagio, tenuto conto dell’unico presidio ospedaliero dell’isola ubicato nel Comune di Lacco Ameno, struttura sanitaria ove si sono registrati negli ultimi giorni diversi casi di positività tra il personale medico e paramedico con conseguente necessità di scongiurare elementi di criticità nella sua attuale funzionalità a tutela dei pazienti e della intera popolazione residente;
Considerato altresì che il Comune di Ischia con nota prot. 46030 del 27.11.2020 indirizzata alla Asl Na 2 Nord ha richiesto di incrementare al massimo l’attività di screening per tutti gli istituti del territorio comunale al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza per il programmato ripristino delle attività didattiche in presenza.
Considerato che, allo stato, risultano in fase di completamento le attività di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, da parte della Asl territoriale al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi come previsto dalla richiamata Ordinanza regionale n. 90/2020 al punto 1.1 e 1.2 e che allo stato risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità consentire la conclusione di tali attività di screening e verificarne gli esiti in relazione al numero di utenti interessati dalla procedura.
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Vista l’ Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 il Presidente della Regione Campania, che consente
ai Sindaci -sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza- l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.
ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, confermare e stabilire fino al 22.12.2020 per il territorio del Comune di Ischia, la modalità di didattica a distanza e la sospensione delle attività educative in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado salva l’adozione di ulteriori disposizioni in conseguenza all’andamento dei contagi e di eventuali altri provvedimenti adottati dalle autorità regionali e nazionali.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune;
AVVERTE
Che con la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge
Ischia, 07/12/2020
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Ferrandino