COMUNICATO STAMPA
(a cura del Presidente Marco Laraspata)
Amici e Colleghi AICOM-AICAST, ecco le principali notizie della settimana.
Fondo perduto P.IVA: i controlli dell’Agenzia Con Provvedimento n 77923 del 23 marzo 2021le Entrate hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art 1 del DL Sostegni e in particolare alle richieste del Fondo perduto previsto in favore di imprese e professionisti. Ricordiamo che le domande per ricevere il contributo potranno essere inviate dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 con il modello predisposto. Vale la pena ricordare che gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che possono comportare lo scarto dell’istanza per la richiesta della agevolazione. In particolare, ai fini dell’accoglimento: il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, il codice fiscale del rappresentante, il codice fiscale dell’intermediario devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria. Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice fiscale determina lo scarto .La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021,non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021.Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche in relazione: ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo che saranno forniti Fonte Agenzia delle Entrate.
Canone RAI e utenze elettriche: il DL Sostegni prevede riduzioni. Il Decreto Sostegni all’art 6 rubricato “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI” prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,in particolare con riferimento alle voci della bolletta “trasporto e gestione del contatore” e“oneri generali di sistema”. Si rideterminano, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l’anno 2021,le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Inoltre lo stesso articolo reca una riduzione del 30% del Canone per le strutture ricettive e i somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Fonte Gazzetta Ufficiale
Reddito di emergenza 2021 anche a chi ha terminato NASPI e DISCOLL. Tre ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus, anche per ex beneficiari di NASPI e DISCOLL. E’ quanto prevede il Decreto Sostegni approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.3.2021 con il n. 41 2021. Viene stanziato oltre 1 miliardo e mezzo di euro. In particolare l’articolo 12 del Dl sostegni assegna 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:1 -famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020, che sono: valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEEvalore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.2 -In alternativa ai requisiti sopracitati il Decreto Sostegni accorda le nuove mensilità anche ai lavoratori disoccupati che:abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 luglio2020 e il 28 febbraio 2021 e abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro. Restano valide le incompatibilità già previste. Fonte Inps.