domenica, Novembre 24, 2024
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RICOSTRUZIONE, L’INGEGNERE PEPPINO CONTE SCRIVE AL NEO COMMISSARIO LEGNINI: “ATTORNO ALLA RICOSTRUZIONE REALIZZATA UNA TORRE DI BABBELE, SI CONVOCHI SUBITO TAVOLO TECNICO”



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia
interessati dal sisma del 21.08.17
on. Avv. Giovanni Legnini
Palazzo Armieri – Via Marina – NAPOLI
commricostruzioneischia@pec.it
Oggetto: “Documento preliminare Relazione di Piano di Ricostruzione dell’Isola di Ischia
nei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno”. Osservazioni.
Gent.issimo Commissario
Il 28 LUGLIO 1883 è la data della catastrofe sismica che distrusse la parte collinare di
Casamicciola.
Il terremoto si è ripresentato il 21 agosto del 2017 nello stesso luogo, come nel 1796, 1828,
1881 e, appunto nel 1883, solo per indicare i più recenti.
Pertanto sarebbe opportuno che tutti gli organi competenti ricordassero la storia sismica
dell’isola d’Ischia e che gli interventi nella area terremotata venissero adeguati alla natura
del territorio.
Tuttavia, ad oltre quattro anni dal Terremoto, la ricostruzione non è ancora decollata.
In questi giorni si è appreso della sua nomina a Commissario Straordinario per la
ricostruzione, in sostituzione del Consigliere di Stato, dott. Carlo Schilardi.
Ciò premesso, il Sottoscritto, ing. Giuseppe Conte, nato a Casamicciola ed ivi residente al
C.so Vitt. Emanuele n.6, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli al
n.7551, già Sindaco del comune di Casamicciola Terme, funzionario Regione Campania,
Servizio Acque e Acquedotti e Servizio Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio, in
quiescenza, coglie l’occasione per segnalare le difficoltà dell’elaborazione di un piano di
ricostruzione adeguato, considerate le diverse interpretazioni della legge da parte dei
soggetti preposti.
A tal proposito, Enrico Ibsen, da turista, parlando di Casamicciola, affermava: “in mezzo
a tanta bellezza mi sento felice”; ma vivere da residente in un’isola turistica non significa
solo goderne la bellezza, bensì anche averne cura affinché la natura e le strutture
caratterizzanti vengano custodite e rispettate.
Quando, poi di questi luoghi si è stati amministratori per lungo tempo vi è l’obbligo sociale,
oltre che morale ed affettivo di non ricorrere al facile disinteresse di chi potrebbe
esclamare: “noi abbiamo agito per il meglio, ora facciano altri quello che vogliono, essendo
stati chiamati dalla storia nei ruoli di loro competenza”.
Così dicendo, si trascura che tra le priorità di ogni persona civile, c’è l’obbligo della
salvaguardia del territorio come segno di rispetto per quanto è stato già fatto e per quanto
si farà per le generazioni future.
Del resto, la sua competenza professionale esplicata per molti anni in vari settori della
Pubblica Amministrazione, impedisce allo scrivente di tacere sulle molte riserve che da più
tempo va esponendo sulla problematica in oggetto.
A tal proposito, trasmette una sua relazione con le criticità rilevate in merito al
“Documento preliminare Relazione di Piano di Ricostruzione dell’Isola di Ischia nei
comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno, approvato con decreto dirigenziale n. 7
del 17.11.2021 del DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF,
dott. Gentile Alberto Romeo della Regione Campania.
Il sottoscritto si augura che questo suo modesto contributo possa essere utile.
Il sottoscritto, infine, conoscendo la competenza e l’impegno da Lei già dimostrati nel
terremoto del Centro Italia, è sicuro che saprà donare, a chi ha già iniziato la ricostruzione,
a chi la deve ancora intraprendere e a chi non ha un soldo, la tanta sospirata ripresa che
porti benessere e serenità e ridia vita a “quei luoghi che rischiano di diventare soltanto un
sito, da visitare per le sue rovine, com’è già accaduto in altre parti d’Italia”.
Con Osservanza
Ing. Giuseppe Conte

RELAZIONE
Oggetto: “Documento preliminare Relazione di Piano di Ricostruzione dell’Isola
di Ischia nei comuni di Casamicciola,Forio e Lacco Ameno”. Osservazioni.
Ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.L. n. 109/2018, “Il Commissario straordinario assicura
una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso
specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana ((finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica)), e a tal fine
programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi
parametrici”.
A. Normativa
L’art. 24 bis comma 1 del decreto legge n. 109/2018 stabilisce che “La riparazione e la
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano
di ricostruzione redatto dalla Regione Campania”. (N.B. qualsiasi intervento di riparazione
e di ricostruzione presso immobili danneggiati dal sisma può essere effettuato solo
dopo la redazione di detto piano)
Il Piano assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3 del
D.L. n. 109/2018.
Per le procedure di approvazione del piano si applica la disciplina di cui all’articolo 11 della
stessa legge del Centro Italia, con le seguenti differenze:
• le funzioni dell’ufficio speciale per il Centro Italia, nel merito del procedimento,
sono svolte dalla Regione Campania;
• il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016
è reso dal Commissario Straordinario;
• il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del
decreto-legge n. 189 del 2016, nel caso in esame, è reso dalla conferenza di servizi
indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la
partecipazione del Commissario Straordinario, del rappresentante del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il cui parere è obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
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Quindi, mutuando l’art. 5 comma 1, lettera e) e l’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, per procedere alla redazione del piano sono necessari i seguenti passaggi:

  1. ordinanza del Commissario Straordinario, adottata ai sensi dell’articolo 18, comma
    2, con la quale vengono indicati i criteri, in base ai quali, la Regione Campania, su
    proposta dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, perimetra,
    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i
    centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente
    colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
    (Ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.L. n. 109/2018, il Commissario straordinario si avvale,
    altresì, di INVITALIA, a norma della convenzione sottoscritta il 29 gennaio 2019.)
  2. i Comuni, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei
    individuati, curano, anche con il supporto della Regione Campania, la
    pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti
    urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari;
  3. i Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi;
  4. gli strumenti urbanistici sono pubblicati all’albo pretorio per un periodo pari a
    quindici giorni dalla loro adozione;
  5. i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine
    di trenta giorni dalla data di pubblicazione;
  6. decorso tale termine, i Comuni trasmetto gli strumenti urbanistici adottati,
    unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario Straordinario;
  7. il Commissario straordinario, verificati gli atti, li trasmette alla Regione Campania
    per l’acquisizione del parere reso dalla Conferenza di Servizi;
  8. i comuni, acquisito il parere della Conferenza di Servizi, approvano
    definitivamente i piani attuativi. (Piani di Ricostruzione e piani di
    delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17 comma 3).
    I piani attuativi, una volta approvati, innovano gli strumenti urbanistici vigenti e
    costituiscono per i tre comuni interessati “piani paesaggistici”.
    L’art. 24 bis del DL n. 109/2018 descrive chiaramente le modalità e la tempistica del piano
    della ricostruzione secondo lo schema dell’art. 11 DL n. 189/2015 che richiama l’art 5
    comma 1 lettera e) DL n. 189/2016 norma che stabilisce, senza ombra di dubbio, che la
    perimetrazione dei centri e nuclei di maggiore interesse serve per attuare gli interventi
    attraverso strumenti urbanistici attuativi e cioè attraverso il piano di ricostruzione.
    Dunque la procedura da seguire per la ricostruzione è quella contenuta nell’art. 11 DL
    189/2016, con alcune modifiche, previste nell’art. 24 bis, tenuto conto delle modeste
    estensioni del territorio del sisma del 21 agosto 2017 rispetto al più vasto territorio (che
    include più Regioni) del Centro Italia.
    B. Attività del Commissario
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    La normativa sopra richiamata stabilisce che il Commissario straordinario è tenuto ad
    emettere delle linee guida di pianificazione a cui i Comuni dovranno attenersi
    nell’elaborare e adottare gli strumenti urbanistici concreti.
    A tal fine il Commissario straordinario, con Ordinanza n. 10 del 13/02/2020, costituiva
    due Commissioni Tecniche:
    a) la prima finalizzata alla definizione dei criteri da seguirsi da parte del soggetto
    competente in sede pianificatoria per la riqualificazione ambientale e urbanistica dei
    territori che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi necessitano di
    strumenti urbanistici attuativi di settore, per assicurare in tali aree una ricostruzione
    unitaria e omogenea, composta da ben 28 tecnici, compreso il Commissario che la
    presiede;
    b) la seconda costituita, per le attività istruttorie e preparatorie, composta, salvo necessità
    di integrazione, dal rappresentante della Regione Campania che la presiede, dal
    rappresentante dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, rappresentante
    del Mibact-Soprintendenza per l’area Metropolitana di Napoli e rappresentante del
    Commissariato.
    Con successiva ordinanza n. 10 bis del 20.02.2020, la prima commissione veniva integrata
    con il Provveditore Opere Pubbliche ing. Giuseppe D’Addato – Membro titolare in
    rappresentanza del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il
    Molise, la Puglia e la Basilicata.
    I lavori delle Commissioni dovevano anche essere supportati da INVITALIA e laddove
    fosse ritenuto necessario, ricorrere al supporto di diverse figure professionali con
    specifiche competenze; in tal caso il Commissario poteva chiedere, al riguardo ulteriore
    supporto alla Società INVITALIA, nel rispetto della Convenzione in essere.
    Una pletora di persone che si doveva interessare della problematica.
    Invece, i criteri per la perimetrazione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
    Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016” sono stati individuati da un
    Comitato Tecnico-Scientifico composto di soli quindici esperti di comprovata
    esperienza in materia giuridica, urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei
    beni culturale.
    Nel caso di specie anche il Commissario Straordinario dell’Isola d’Ischia poteva e può
    procedere alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ai sensi dell’art. 31
    comma 6 DL 109/2018, “composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
    ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse
    rendersi necessaria”. Per la partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico non è prevista la
    corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque
    denominati.
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    Certamente, il Comitato tecnico scientifico non può sicuramente identificarsi con la
    Commissione e la Sottocommissione di cui alle ordinanze commissariali n. 10/2020 e n.
    10 bis/2020, presiedute dallo stesso Commissario e dal rappresentante della regione,
    costituite soltanto con mere rappresentanze delle istituzioni coinvolte nell’iter di
    ricostruzione e con professionalità ben diverse da quelle specifiche di cui all’art. 31 citato,
    da individuarsi non certamente con mera designazione dell’ente di appartenenza
    (come avvenuto ex ord. N. 10 e 10bis, citate) ma su corposo curriculum vitae.
    Con nota del 18.05.2020 pervenuta al protocollo comunale di Casamicciola Terme al n.
    c_b924 – 0005003 e successive note del 15.07.2020 prot. 5468 e 5469, il Commissario
    per la Ricostruzione ha trasmesso lo schema di ordinanza avente ad oggetto: “Definizione
    dei criteri in base ai quali è possibile perimetrare i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi,
    che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici
    attuativi (Piani di ricostruzione), ai sensi dell’art. 17 comma 3 e 24bis del decreto legge n. 109/2018”.
    Tale bozza di ordinanza è stata trasmessa anche ai comuni di Lacco Ameno e Forio,
    nonché alla Regione Campania.
    Nonostante sia trascorso più di un anno dalla trasmissione di detta bozza, a tutt’oggi, non
    è stata prodotta l’ordinanza commissariale propedeutica alla redazione del piano di
    ricostruzione di cui all’art. 24 bis, senza la quale la Regione Campania, su proposta dei
    comuni terremotati, non può procedere alla perimetrazione dei centri maggiormente
    colpiti nei quali gli interventi necessitano di strumenti urbanistici attuativi di settore, per
    assicurare in tali aree una ricostruzione unitaria e omogenea.
    Tuttavia, si osserva che la bozza di ordinanza, così come proposta, non può essere
    condivisa per i motivi che qui di seguito sono indicati.
    L’elaborato commissariale in esame, anziché dettare i criteri per la perimetrazione dei
    centri e nuclei di particolare interesse quale attività prodromica e necessaria alla
    pianificazione del territorio (piano di ricostruzione), propone al Comune di compiere
    alcune attività (non previste dalla normativa DL 109/2018) “in attesa dell’approvazione
    del piano di ricostruzione” e che sarebbero giustificate dal fatto che l’iter del piano di
    ricostruzione richiederebbe “tempi di definizione elevati” con connesso “allungamento
    sine die delle costose misure assistenziali agli sfollati”.
    A tal proposito, secondo la bozza proposta dal Commissario, i Comuni interessati
    dovrebbero dividere il territorio in:
    a) “zone di attenzione e/o instabilità” dove gli interventi di ricostruzione non
    sarebbero immediatamente attuabili, ed eventualmente autorizzabili previo rispetto
    delle norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico e di non meglio
    precisate “specifiche norme di intervento”;
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    b) “zone per sottrazione dalla precedente” laddove la ricostruzione potrebbe avvenire
    secondo l’ordinanza n. 7/2019 a condizione che la porzione di territorio ove ricada
    l’immobile non necessiti di specifici interventi di delocalizzazione e trasformazione
    urbana;
    c) “zone necessitanti di riqualificazione ambientale e urbanistica” ove non sarebbe
    possibile ricostruire a causa di problematiche relative al contesto edilizio ed
    urbanistico.
    A parte la complessità di un siffatto lavoro posto a carico dei Comuni, non se ne ravvede
    l’utilità, ma anzi, si può configurare un rallentamento se non il blocco totale del processo
    di ricostruzioneL’attività proposta nella bozza di ordinanza, con la divisione in “zone” autonome e
    indipendenti del territorio comunale, viola certamente il principio base della ricostruzione
    ex art. 17 DL 109/2018, secondo cui il Commissario straordinario assicura una
    ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma.
    L’art. 24 bis del DL n. 109/2018 non prevede quanto proposto dal Commissario ma anzi
    descrive chiaramente le modalità e la tempistica del piano della ricostruzione secondo lo
    schema dell’art. 11 DL n. 189/2015 che richiama l’art 5 comma 1 lettera e) DL n. 189/2016
    norma che stabilisce, senza ombra di dubbio, che la perimetrazione dei centri e nuclei di
    maggiore interesse serve per attuare gli interventi attraverso strumenti urbanistici attuativi
    e cioè attraverso il piano di ricostruzione.
    Dunque, la procedura da seguire per la ricostruzione è quella contenuta nell’art. 11 DL
    189/2016, con alcune modifiche, previste nell’art. 24 bis, tenuto conto delle modeste
    estensioni del territorio del sisma del 21 agosto 2017 rispetto al più vasto territorio (che
    include più Regioni) del Centro Italia.
    Si osserva, però, che prima di procedere alla definizione dei criteri per la perimetrazione
    era ed è necessario ottemperare a quanto stabilito dall’art. 18 comma 1 lett. C) e lett. Fter DL 109/2018 (cfr. “Il Commissario straordinario per la ricostruzione … opera la ricognizione dei
    danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei,
    il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la
    programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; … coordina e realizza la mappatura della
    situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico”).
    Alla luce dell’ordinanza commissariale n. 3/2018 e del lavoro che INVITALIA avrebbe
    dovuto svolgere in base alla convenzione e con un preciso cronoprogramma, non appare
    condivisibile né giustificabile né opportuno quanto scritto nella bozza di ordinanza in
    esame (pag. 2 righi 19-23) circa la volontà del Commissario di rimandare ad un “separato
    provvedimento” la pubblicazione degli “esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in
    merito al raffronto tra danni post evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio idrogeologico
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    e sismico, a cura della Struttura commissariale, così da meglio individuare le aree eventualmente da
    considerare per l’attività pianificatoria di Regione e Comuni”.
    Si è ancora in attesa di questo “separato provvedimento”
    Secondo il cronoprogramma stabilito in convenzione, l’attività di ricognizione doveva già
    essere conclusa sicché non si comprende la decisione di rimandarne la pubblicazione ad
    una fase addirittura successiva ad interventi edilizi di ricostruzione che si intendono
    realizzare in alcune “zone” del territorio.
    Si ritiene diversamente che la pubblicazione degli esiti dei dati indicati deve precedere la
    emanazione della ordinanza commissariale perché non è possibile pianificare un
    territorio senza la conoscenza di quanto “esistente” su quel territorio.
    Della bozza di ordinanza in esame non si condivide anche quanto affermato (pag. 7 righi
    27-29) in merito alla valutazione che dovrebbe fare il Comune su un immobile oggetto di
    ordinanza n. 7/2019 se ricada in zona necessitante o meno di specifici interventi di
    delocalizzazione e trasformazione urbana.
    I piani di delocalizzazione e trasformazione urbana sono di pertinenza del Commissario e
    non del Comune (art. 17 comma 3 DL 109/2018) ed è lo stesso Commissario che deve
    stabilire anche il contributo per la delocalizzazione (art. 20 comma 2.)
    C. Attività Regione Campania
    La Regione Campania, per la redazione dei piani attuativi (piano di ricostruzione) di cui
    all’art. 24 bis ha i seguenti compiti:
  9. Collaborare con il Commissario nella predisposizione dell’ordinanza per
    l’indicazione dei criteri di individuazione dei centri che necessitano di piani attuativi;
  10. perimetrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
    commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano
    maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti
    urbanistici attuativi;
  11. Supportare i comuni nella cura della pianificazione urbanistica;
  12. Convocare e presiedere la Conferenza di servizio per esprimere il parere
    obbligatorio e vincolante sui piani attuativi (piano di ricostruzione) predisposti dai
    comuni.
    La Regione Campania, invece. appropriandosi di un compito non previsto dall’ articolo 11
    del decreto-legge n. 189 del 2016 a cui si rifà l’art. 24 bis della legge 130/2018, ritenendo
    di dover provvedere alla redazione di un piano di ricostruzione dell’isola d’Ischia, con
    decreto dirigenziale n. 9 del 10.02.2021, a firma della Dott.ssa Martinoli Anna, nominava
    un Gruppo di progettazione per la sua redazione.
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    ( Art. 11 comma 1 decreto-legge n. 189 del 2016: Entro centocinquanta giorni dalla
    perimetrazione dei centri enuclei individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni,
    anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento
    delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione……..,
    Pertanto, poiché la Regione, ai sensi dell’art. 24 bis, svolge le funzione dell’Ufficio Speciale,
    il suo compito è quello di supportare i comuni nella cura della pianificazione urbanistica
    connessa alla ricostruzione e non quello dell’elaborazione degli strumenti urbanistici attuativi
    completi dei relativi piani finanziari come indicato erroneamente a pag.11 del preliminare di
    Piano).
    Con riunione indetta dal Vice Presidente e dall’Assessore all’Urbanistica e Governo del
    Territorio del 03/08/2021, tenutasi presso la sala “De Sanctis” nella sede regionale di Via
    Santa Lucia, 81 ed alla quale partecipavano tutti i soggetti invitati alla stessa, veniva
    consegnata copia cartacea del documento preliminare| Relazione del piano di
    ricostruzione affinché i soggetti istituzionali coinvolti ne prendessero atto ed avanzassero,
    se del caso, osservazioni e riscontri utili per eventuali modifiche o integrazioni ritenute
    essenziali.
    Con decreto dirigenziale n. 7 del 17.11.2021 del DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA
    DIR. / DIRIGENTE STAFF, dott. Gentile Alberto Romeo, si è preso atto del
    Documento preliminare| Relazione di Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia che è
    stato presentato alle Amm.ni ed agli Enti interessati nell’incontro del 3.08.2021 anche al
    fine di acquisirne osservazioni e riscontri utili per eventuali modifiche o integrazioni
    ritenute essenziali.
    Il documento è stato predisposto da un gruppo di progettazione composto da ventisei
    tecnici che si vanno ad aggiungere all’altra pletora di esperti nominati dal Commissario
    Straordinario.
    L’ultima riunione in Regione del 03.08.2021 e la successiva presa d’atto del documento
    conferma che per la predisposizione del Piano ci vorrà ancora molto tempo, né la Regione
    Campania e il Comune hanno gli elementi necessari per procedere alla perimetrazione dei
    Centri maggiormente colpiti come previsto dall’art. 24bis, in mancanza della definizione
    dei criteri da parte del Commissario con ordinanza ad hoc.
    È assurdo che a distanza di oltre quattro anni dall’evento tellurico, siamo ancora alla fase
    di una proposta di preliminare del “cosiddetto Piano di Ricostruzione”, che fa riferimento
    ad ulteriori attività prodromiche che richiedono tempi lunghi e burocratizzano ancora di
    più l’iter procedurale dell’approvazione del Piano Stesso.
    Questo sta a dimostrare che si sta andando avanti in modo confusionario non rispettando
    i tempi e modi previsti dall’art. 24 bis della legge speciale.
    Tutto ciò avviene senza un’appropriata cabina di regia che organizzi in modo razionale
    l’intero processo di una ricostruzione unitaria ed omogenea.
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    Invece, al punto in cui siamo giunti, si è riusciti a creare una vera propria “Torre di Babele”,
    con la mano destra che non sa quello che fa la sinistra!!!
    D. Considerazioni Finali
    VISTO
    che, a tutt’oggi, la Struttura Commissariale non ha emesso l’ordinanza di sua competenza,
    propedeutica alla redazione del Piano di Ricostruzione di cui all’art. 24 bis;
    che i Comuni interessati dal sisma, in attesa del piano di ricostruzione, così come indicato
    nella bozza di ordinanza, non hanno ancora diviso il territorio in:
    a) “zone di attenzione e/o instabilità” dove gli interventi di ricostruzione non
    sarebbero immediatamente attuabili, ed eventualmente autorizzabili previo rispetto
    delle norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico e di non meglio
    precisate “specifiche norme di intervento”;
    b) “zone per sottrazione dalla precedente” laddove la ricostruzione potrebbe avvenire
    secondo l’ordinanza n. 7/2019 a condizione che la porzione di territorio ove ricada
    l’immobile non necessiti di specifici interventi di delocalizzazione e trasformazione
    urbana;
    c) “zone necessitanti di riqualificazione ambientale e urbanistica” ove non sarebbe
    possibile ricostruire a causa di problematiche relative al contesto edilizio ed
    urbanistico.
    che con Delibera n. 20 del 28/02/2020, la Giunta comunale di Casamicciola Terme ha
    preso atto del Preliminare di piano e dei contenuti strutturali del Piano Urbanistico
    Comunale (PUC) con gli elaborati allegati;
    che nella relazione illustrativa del Piano viene individuata come prioritaria l’azione di
    intervento tesa a migliorare le condizioni dell’area originariamente perimetrata come zona
    rossa del terremoto del 2017;
    che l’occasione della ricostruzione fornisce, allo stesso tempo, l’opportunità di pensare a
    scenari di medio-lungo periodo di modificazione dello stato delle cose, al fine di creare
    migliori condizioni di resilienza, nonché di orientare lo sviluppo verso un turismo più
    sostenibile e attrattivo con una maggiore attenzione verso l’ambiente inteso come risorsa;
    che l’esigenza di ricostruzione post-sismica, con migliaia di cittadini sfollati e la profonda
    crisi delle attività produttive (prevalentemente ricettive e commerciali), richiede concrete
    azioni e soluzioni rapide anche in un’ottica di sistemazioni temporanee;
    che il preliminare di piano invita a ragionare su quattro scenari differenti, la cui scelta
    potrebbe inficiare tutti gli attuali provvedimenti del Comune e della struttura
    commissariale.
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    Pertanto, al fine di evitare che i provvedimenti di concessione dei contributi per
    miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura
    ordinaria, ad uso abitativo /produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del
    21 agosto 2021, siano concessi in aree soggette a probabile grave rischio sismico ed
    idrogeologico e siano successivamente annullati perché non conformi alla previsioni di
    piano di cui all’art. 24 bis del DL 109/2018, è necessario che il Commissario Straordinario
    provveda a:
  13. pubblicare gli esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in merito al
    raffronto tra danni post evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio
    idrogeologico e sismico, redatti dalla Struttura commissariale, così da meglio
    individuare le aree eventualmente da considerare per l’attività pianificatoria di Regione
    e Comuni;
  14. procedere al coordinamento e realizzazione degli interventi di demolizione delle
    costruzioni interessate da interventi edilizi;
  15. procedere alla predisposizione di un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con
    priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.
  16. astenersi dall’emettere la ordinanza così come inviata in bozza in quanto essa non è
    conforme alle norme vigenti (art. 17 e 24bis DL 109/2018) perché contraria
    all’interesse della popolazione e rallenta il processo di ricostruzione con inutili orpelli
    e procedure farraginose, impedendo una ricostruzione unitaria ed omogenea;
  17. avvalersi, ai sensi dell’art. 31 comma 6 DL 109/2018, di un Comitato Tecnico Scientifico
    composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e
    valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, per
    individuare i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o
    parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati
    attraverso strumenti urbanistici attuativi, predisponendo la relativa ordinanza
    conformemente alle norme di cui all’art. 17 comma 3 e art. 24 bis;
  18. predisporre un piano di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17,
    comma 3;
  19. convocare un tavolo tecnico con i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno,
    Forio e la Regione Campania per le attività a farsi in merito all’iter del piano di
    ricostruzione.
    In considerazione, poi, che bisogna garantire una ricostruzione unitaria ed omogenea
    programmando gli interventi sia alle strutture private che pubbliche, è necessario, altresì,
    che il Commissario provveda alla predisposizione di un vero piano di interventi da
    effettuarsi sulle strutture pubbliche, sulle scuole, sulle chiese e sugli edifici di culto di
    proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con relativa quantificazione del
    danno e non un mero elenco di lavori con l’indicazione degli enti attuatori e di una
    previsione di spesa che non si sa come sia stata calcolata, visto che il rapporto della
    10
    ricognizione dei danni e il relativo fabbisogno – provvedimento n. 1909/CS/ISCHIA del
    24/07/2019, non risulta pubblicato da nessuna parte.
    Firmato
    Ing. Giuseppe Cont
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