di Vincenzo Agnese
Viviamo tempi difficili, purtroppo condizionati dal mondo dei social network che col passare dei giorni mettono in evidenza più i contro che i pro di una tecnologia che sta terribilmente limitando l’intelletto umano. Mettici poi un’informazione che definirla tale ormai è un eufemismo e il gioco è fatto. Stiamo seguendo con particolare attenzione il caso del trasporto delle ambulanze a bordo delle navi traghetto delle isole. Un paradosso tutto italiano che vede contrapporsi da un lato il Decreto legislativo 45/2000 allegato che regolamenta la sicurezza della navigazione per navi passeggeri adibite a trasporto tra i porti nazionali, dall’altro l’ordinanza N. 115 del 17/06/2019 del comune di Capri a firma del sindaco Marino Lembo che si appella al D. L.vo 267/2000 .
Per essere più pratici e chiari, da un lato c’è l’esigenza prima ancora che il dovere di rispettare una legge dello Stato che prevede il divieto di sostare nel garage di una nave durante la navigazione per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri; dall’altro l’esigenza prima ancora che il dovere di garantire il trasporto in ambulanza a chi necessita di raggiungere la terraferma e non può farlo come un “normale” passeggero in quanto affetto da seri problemi fisici. Per essere ancora più specifici, il problema è questo: per motivi di sicurezza, nel caso di incendio o di incidenti nel garage, le navi sono dotate di un sistema di sicurezza che in automatico fa chiudere tutte le uscite, andando quindi a isolare il garage dai saloni passeggeri. Immaginate ora che ci sia un’ambulanza a bordo, immaginate che per un corto circuito scatti un incendio nel garage: il malato e il personale a bordo dell’ambulanza resterebbero bloccati nel garage e quindi morirebbero. Fino ad oggi tutto questo è stato possibile soltanto perché le compagnie con i relativi comandanti – per chiaro buonsenso – si assumevano la responsabilità di essere fuorilegge pur di assicurare il trasporto di un malato. Dunque, chiedere di far salire un’ambulanza nelle condizioni appena descritte è una follia perché equivale a prendersi la stessa responsabilità di non far salire a bordo l’ambulanza e lasciare un malato a terra. Praticamente, in entrambi i casi, si rischia la morte. Quindi è chiaro che questa situazione è una vera e propria emergenza, un’emergenza che va risolta al più presto. Di sicuro, però, la soluzione non è far imbarcare le ambulanze su navi traghetto con garage “chiusi” ovvero senza spazi aperti e quindi vie di fuga. Proprio su questo punto sta lavorando la Capitaneria di Porto di Ischia insieme alla Capitaneria di Napoli, al Prefetto di Napoli e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Individuando una nave dotata di garage aperto o anche semi-aperto probabilmente il caso è risolto.
Ritornando ai social e alla nostra “nuova” cultura, vi possiamo garantire che ha fatto meno notizia il probabile raggiungimento ad horas di una soluzione (ne ha parlato solo Nuvola Tv), piuttosto che il provvedimento del sindaco di Capri Marino Lembo. In buona sostanza, il primo cittadino, attraverso un’ordinanza, ha “ordinato” alla compagnia di navigazione Caremar (l’unica che collega con traghetti l’isola alla terraferma) di far salire le ambulanze a bordo delle navi, nonostante non ci siano le condizioni necessarie di cui parlavamo prima e quindi ha derogato(?) una legge dello Stato che regolamenta la sicurezza della navigazione. Tutto questo supportato da motivi a primo impatto indiscutibili quali l’avaria di tutte le idroambulanze e le difficoltà logistiche di un trasporto in elicottero da Capri alla terraferma. Conosciamo bene le capacità dell’isola di Capri di fare marketing e di sapersi vendere più che bene all’opinione pubblica. Fin quando si parla di turismo fa parte del gioco. Quando, però, parliamo di cose serie bisognerebbe essere quantomeno onesti intellettualmente e di sicuro più concreti. La delibera del comune di Capri la riportiamo in maniera integrale in basso, preceduta anche da un commento tecnico. Vogliamo però ora porre l’attenzione sul perché l’ordinanza potrebbe non avere valore e quindi facilmente impugnabile davanti al TAR e lo spieghiamo con parole più o meno semplici.
Poniamo un quesito al sindaco di Capri e quindi a tutti voi: “Ipotizziamo che l’ordine del sindaco venisse rispettato e che quindi un’ambulanza con un malato sosti nel garage di una nave durante la navigazione; se durante un qualsiasi tipo di incidente il malato e lo staff medico perdono la vita per le ragioni di cui sopra, la responsabilità è del comandante della nave o del sindaco”? Basterebbe questo per spiegare in anteprima come davanti al TAR la compagnia o chi per esso sicuramente avrà ragione e sarà dato torto al sindaco, ma vogliamo essere più precisi e quindi al termine del lungo approfondimento, proviamo a darvi anche una spiegazione tecnica. Se vi siete annoiati (comprensibile) potete passare al successivo paragrafo.
Si potrebbe pensare, insomma, ad uno sciacallaggio bello e buono mixato ad un po’ di propaganda da parte del sindaco, basti pensare che ne hanno parlato tutti i media isolani e persino quelli nazionali e che il sindaco di Capri in una sera sia diventato il nuovo idolo del Golfo di Napoli. Vogliamo, invece, pensare che si tratti di una presa di posizione forte, simbolica, che serve ad accelerare i tempi di risoluzione del problema. E nel caso dell’isola di Capri la questione è un tantino più complessa di quella ischitana in quanto, al momento, non ci sarebbero navi traghetto con garage aperti o semi aperti che ovvierebbero al problema. Così come è vero che il sindaco di Capri è da apprezzare per l’intervento a gamba tesa sulla questione, a differenza dei sindaci isolani che continuano a dormire sonni tranquilli pur essendo stati in Prefettura per tanti altri motivi. Però vedete, i social oggettivamente sono un luogo dove vengono inneggiate le folle senza riuscire a risolvere mai problemi, problemi di cui tutti discutono, ma nessuno se ne occupa. Siamo protagonisti di una realtà triste, dove è più semplice e utile inneggiare le folle accusando qualcuno o sovrastando qualcun altro, fare ordinanze, video, dirette, foto, piuttosto che chiedere concretamente aiuto agli organi competenti (in questo caso la capitaneria in primis e poi la Prefettura) e lavorare alla risoluzione di un problema insieme a loro guardandosi in faccia o almeno alzando il telefono. Fonti certe ci hanno fatto sapere che le capitanerie di Porto di Ischia, Capri e Procida, in collaborazione con Napoli e la sede centrale stanno lavorando ad una soluzione, come detto, ormai prossima. Mentre altri continuano a scrivere al Presidente della Repubblica, al Papa, ai Ministri, all’Europa (manca solo qualcuno del governo celeste), la soluzione era ed è, forse, a portata di mano. E ove mai non lo fosse, di sicuro l’alternativa non è e mai sarà l’ordinanza del sindaco di Capri Marino Lembo.
LE MOTIVAZIONI TECNICHE E GIURIDICHE CHE POTREBBERO SMONTARE L’ORDINANZA
Il sindaco fa riferimento al D. L.vo 267/2000 che tratta la definizione di provvedimento “Contingibile ed Urgente”. Il provvedimento è stato però oggetto di precisazioni da parte del Consiglio di Stato attraverso una sentenza che, tra l’altro, riguardava proprio l’isola di Capri. Con la Sentenza n. 774/2017, il Consiglio di Stato (= supremo Organo Giudicante della Giustizia Amministrativa Italiana), in ambito di provvedimento “Contingibile edUrgente”, ha ribadito nella sua giurisprudenza costante che per tale s’intende un “qualcosa di necessario a fronteggiare un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti affrontabile con i mezzi ordinari dell’ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento medesimo, non essendo pertanto possibile adottare gli stessi decreti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile. Inoltre, è stato puntualmente rilevato che il potere d’ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione ed in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale”. Di conseguenza, le suddette Ordinanze Sindacali, con obbligo di contingibilità ed urgenza, non solo devono essere extra ordinem (= normativa non prevista da quelle ordinarie), ma non possono affatto essere emanate per risolvere problematiche di tipo permanente, o comunque a cadenza prevedibile-stagionale ed ordinarie (come la prostituzione su strada o nei luoghi chiusi), oltre che naturalmente avere un divieto semplice e meramente motivato, bensì concreto, circoscritto e proporzionale alla situazione in discussione, necessario in via estrema per risolvere le condizioni di pericolo in questione, le quali a loro volta devono essere evidenziate da una corrispondente preliminare istruttoria approfondita. Difatti, il provvedimento, esaminato dalla Sentenza in argomento, disciplinava “una situazione duratura e senza alcun limite di durata, a fronte di situazioni preventivamente più che notorie”. Dunque, innanzitutto le motivazioni presentate dal sindaco (idroambulanze guaste e difficoltà elisoccorso) erano sicuramente “preventivamente più che notorie” e anche risolvibili. Inoltre, c’è un problema di territorialità (l’ordinanza non sarebbe valida su Napoli, quindi un ambulanza potrebbe partire ma non tornare), ma soprattutto il punto principale è quello di un provvedimento contra legem. L’ordinanza, infatti, per quanto momentanea (?) va contro una legge dello Stato che disciplina la sicurezza della navigazione e, quindi, l’incolumità dei passeggeri che non è secondaria all’incolumità di quando i passeggeri avevano lo status di cittadini. Persino la Costituzione sancisce il diritto alla continuità territoriale, ma non sancisce anche la sicurezza dei cittadini? E ancora, l’ordinanza del sindaco non riguarda in maniera specifica malati in codice rosso e quindi reali pericoli di vita imminenti, perché in quei casi è utilizzabile l’elisoccorso. I motivi tecnici per cui questa ordinanza possa essere annullata dal TAR sono molteplici e, non a caso, la Caremar è già pronta a fare ricorso.
L’ORDINANZA
IL SINDACO
PREMESSO Che
- a seguito di verifiche da parte dell’Autorità Marittima presso l’Isola di Ischia in ordine all’ applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 28/2001 e normative integrative la Compagnia marittima di navigazione “Caremar” unica ad effettuare il trasporto di veicoli e mezzi da e per l’Isola di Capri sui propri traghetti “ro – ro” non consente, allo stato attuale, e sino alla definizione della interpretazione di tale normativa, la prosecuzione dell’abituale trasporto di mezzi ambulanzati con l’ammalato a bordo da e per l’Isola di Capri; • in conseguenza di quanto innanzi non viene consentito a qualsiasi veicolo ambulanzato con una persona ammalata a bordo di poter imbarcare da e per l’Isola di Capri e ciò sebbene la persona trasportata risulti impossibilitata per ragioni fisiche a raggiungere gli ambienti degli altri passeggeri;
- tale situazione riguarda sia i mezzi ambulanzati della ASL Napoli 1 anche in circostanze di pronto soccorso sia i mezzi ambulanzati delle Associazioni di volontariato di Capri (tra le quali in particolare l’Associazione Croce Azzurra di Padre Pio e la Società San Vincenzo de Paoli) i quali trasportano persone impossibilitate a deambulare che hanno necessità di raggiungere o rientrare da strutture medico ed ospedaliere situate in terraferma in conseguenza di terapie chemioterapiche ed oncologiche nonché in conseguenza di ricoveri e/o dimissioni;
- a causa dell’avaria delle idroambulanze, il soccorso di emergenza è garantibile soltanto mediante elisoccorso con trasbordo in località “Damecuta” distante dal Presidio Ospedaliero e con difficoltà legate sia alla possibile contemporanea presenza di più situazioni di emergenza nel periodo estivo, non compatibili con un unico velivolo, sia ad eventuali avverse condizioni meteo che pregiudicherebbero la stessa possibilità di utilizzo del velivolo;
CONSIDERATO Che:
- tale situazione sta determinando una emergenza sanitaria territoriale giacché il mancato imbarco dei mezzi ambulanzati con la persona ammalata a bordo impossibilitata a deambulare, per ovvie ragioni fisiche, potrebbe pregiudicare la salute della stessa mettendo in serio rischio e pericolo l’incolumità fisica della persona;
- tale situazione è aggravata in conseguenza della stagione estiva e dell’aumento a dismisura delle persone presenti sul territorio dell’Isola di Capri.
- l’unico Presidio Ospedaliero “Ospedale Capilupi” esistente sull’ intero territorio dell’Isola di Capri versa in situazioni precarie e di criticità ed è privo, tra l’altro, anche di specifici “ambienti” per l’effettuazione di qualsiasi terapia oncologica;
- tutte e tre le idroambulanze poste a disposizione delle Isole del Golfo per l’emergenza sanitaria risultano, allo stato attuale, in avaria ed il servizio di elisoccorso non risulta assicurare le situazioni di pronto soccorso nel periodo estivo;
- in conseguenza di quanto innanzi, il Comune di Capri ha richiesto con assoluta urgenza l’intervento della Prefettura di Napoli al fine di ricercare una immediata soluzione alla vicenda unitamente alla compagnia marittima “Caremar” ed agli altri Enti preposti
- ad oggi, non risulta ancora convocata la riunione in Prefettura richiesta dal Comune di Capri;
- in ragione di quanto sopra risulta necessario adottare ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, ultimo periodo, D. L.vo 267/2000, al fine di evitare ogni imminente pregiudizio all’ordine pubblico, alla stessa pubblica e privata incolumità in conseguenza del mancato imbarco dei predetti mezzi ambulanzati;
- ai sensi dell’art.54 del TUEL, approvato con d.lgs. 267 del 18.8.2000, e successive integrazioni e modifiche al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, sono attribuiti i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, extra ordinem, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione
- in attesa della definizione circa la interpretazione e la applicabilità del d.lgs. 28/2001 da parte delle Compagnie Marittime e della riunione richiesta presso la prefettura di Napoli, risulta proporzionato e di minore pregiudizio precettare la Compagnia Marittima “Caremar” al fine di consentire la prosecuzione dell’imbarco temporaneo dei mezzi ambulanzati con ammalato a bordo da e per l’isola di Capri;
- per tutte le motivazioni che precedono, ai sensi dell’art. 54, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. 267/2000;
O R D I N A
In via eccezionale e temporanea alla Compagnia Marittima “CAREMAR – Campania Regionale Marittima s.p.a.”, in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via Conte Castelmola n.14, di consentire la prosecuzione dell’imbarco sui propri traghetti “ro – ro” da e per l’Isola di Capri dei mezzi ambulanzati con l’ammalato a bordo di proprietà della ASL Napoli 1 e delle Associazioni di Volontariato di Capri Croce Azzurra di Padre Pio e San Vincenzo De Paoli. Quanto innanzi in via temporanea sino all’adozione di ogni provvedimento in conformità alla normativa per la definizione della problematica in questione anche mediante concertazione presso la Prefettura di Napoli ed ogni altro Organo istituzione ed, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2019. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito informatico del Comune di Capri e viene inviato al Signor Prefetto della Provincia di Napoli, a mente dell’art. 54, comma 4, ultimo periodo, D. L.vo 267/2000.
Nel contempo la presente ordinanza viene notificata, altresì, alla:
- Compagnia Marittima “CAREMAR – Campania Regionale Marittima s.p.a.”, in persona del suo legale rapp.te p.t. • Capitaneria di Porto di Capri, in persona del suo Comandante e legale rapp.te p.t.; • Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del suo Comandante e legale rapp.te p.t.; • Capitaneria di Porto di Sorrento Castellammare, in persona del suo Comandante e legale rapp.te p.t.; • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.; • Capitanerie di Porto di Napoli e di Capri; • Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del suo legale rapp.te p.t., • Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale. Capri ,li 17/06/2019 Il Sindaco Marino Lembo Atto sottoscritto digitalmente
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