sabato, Novembre 23, 2024
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE



A cura di Marco Laraspata, Presidente AICOM isola d’Ischia

Il Decreto Agosto convertito con Legge n 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale di ieri 13 ottobre 2020 e in vigore da oggi prevede un contributo a fondo perduto per: ristoranti, mense e catering per acquisto prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P

L’art. 58 stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attivitĂ  di ristorazione attraverso l’istituzione di un Fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

  • 56.10.11-Ristorazione con somministrazione 
  • 56-10-12-AttivitĂ  di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.21.00-Fornitura di pasti preparati
  • 56.29.10-Mense 
  • 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale 
  • 55.10.00 Somministrazione di cibo

per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. 

Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice: inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. 

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attivitĂ  a decorrere dal 1° gennaio 2019 

Come ottenere il contributo

I soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalitĂ  che verranno fissate con successivo decreto.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap. 

VerrĂ  messa a disposizione degli interessati una piattaforma denominata “piattaforma della ristorazione” dove il richiedente il contributo sarĂ  tenuto a registrarsi, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti. 

SpetterĂ  al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche avvalendosi dell’Ispettorato centrale della tutela della qualitĂ  e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad effettuare controlli e verifiche concernenti i contributi erogati. 

L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualitĂ  e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). 

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

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