domenica, Novembre 24, 2024
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ISCHIA, STOP ALLA MUSICA ALL’ESTERNO DALLA MEZZANOTTE



Con la nuova ordinanza n.133 del comune di Ischia, tutte le attività dovranno abbassare i volumi della musica non appena scoccherà la mezzanotte e potranno continuare a svolgere l’attività musicale all’interno dei proprio locali fino alle 2:00. Un’ordinanza che, in realtà, ogni anno viene adottata dall’Amministrazione ischitana per provare a limitare l’abitudine di molti, troppi locali che tendono a tenere lamusica alta ben oltre gli orari consentiti. Per non parlare delle problematiche che vengono a crearsi dal punto di vista dell’ordine pubblico soprattutto nelle ore notturne. Rispetto alle precedenti ordinanze, l’orario di stop alla musica é stato anticipato dall’una a mezzanotte, di contro al chiuso é consentito suonare fino alle 2:00. La grande novità riguarda però il raggio d’azione del divieto: non é più rivolto solo alle attività che hanno in concessione suolo pubblico, ma a qualsiasi attività che emette musica all’aperto, anche se in proprietà privata. Il divieto quindi colpisce, oltre a diversi locali (prima esclusi dal divieto) anche hotel e abitazioni private. Il segnale che prova a lanciare Enzo Ferrandino é chiaro: niente baldoria in strada dopo mezzanotte, con buona pace dehliamanto del by-night che, probabilmente, dovranno accasarsi altrove. La richiesta é arrivata da cittadini, imprenditori e anche le forze dell’ordine avevano consigliato un intervento. Una scelta legittima quella del primo cittadino che, ovviamente, si vede contro tutto il settore della notte e non solo. Intanto, però, la cronaca fa registrare altri episodi di violenza, sempre nella notte, sempre in centro ad Ischia. Insieme alla musica, dunque, sarà necessario andare a colpire le affittanze abusive e soprattutto bisognerà presidiare meglio durante la notte il centro cittadino.

L’ORDINANZA NEL DETTAGLIO

La nuova ordinanza consente lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’ interno dei locali fino alle ore 02.00 per esercizi pubblici tipologia A e B esclusivamente per il mese di agosto nonché nei giorni venerdì e sabato dei mesi di luglio e settembre.

Per gli stessi esercizi commerciali restano in vigore i limiti indicati nella precedente ordinanza sindacale n.51/2002 che fissa il termine entro il quale devono cessare gli intrattenimenti musicali alle ore 00.00 all’esterno dei locali.

I limiti previsti dalle ordinanze 160/201O e 161/201O sono estesi agli esercizi che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico.

I limiti previsti dalle ordinanze 160/201O e 161/201O sono estesi anche agli esercizi pubblici di tipologia C che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico ed aree esterne private anche prive di dehors o strutture amovibili.

Per quanto riguarda le strutture balneari è consentito lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle 22.00 per l’intero mese di agosto nonché esclusivamente nei giorni venerdì, sabato del mese di luglio e settembre.

Le violazioni saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali”, come previsto dalla delibera del C.C n. 36/03 ai sensi dell’art. 16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. Sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 con pagamento in misura ridotta pari a euro 1.000,00.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nell’ordinanza sono reiterate e determinano grave pericolo per la sicurezza urbana o per l’igiene pubblica ovvero causano notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento dell’autorità, l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione sarà revocata.

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