domenica, Novembre 24, 2024
Visita il sito

NEWS AICOM – COME NON PAGARE LA TARI



A CURA DEL VICEPRESIDENTE

MARCO LARASPATA

 

Come non pagare la Tari

La Tari, la tassa sui rifiuti: cosa è, chi è tenuto a pagarla, come non pagare la Tari o come pagarla in misura ridotta. In quali casi sono previste agevolazioni, riduzioni o esoneri dal pagamento del tributo per i rifiuti.

La tassa sui rifiuti è un tributo dovuto ai Comuni e destinato a coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un locale o un’area scoperta che possa produrre dei rifiuti è tenuto a corrispondere il pagamento della tassa. Sono previsti però dei casi di esenzione o riduzione dal pagamento della Tari. Vuoi informazioni su questo tributo? Vuoi sapere chi è tenuto a pagarlo, chi è esentato e chi può usufruire di riduzioni? Ti domandi chi è tenuto a pagare la Tari nel caso di un immobile concesso in locazione e quindi se è tenuto a pagare la tassa sui rifiuti il proprietario locatore oppure l’inquilino locatario? Oppure vuoi sapere se, nel caso di un immobile non abitato, si è esenti dal pagamento della Tari? In questo articolo cercherò di darti le informazioni che cerchi, ti aiuterò a comprendere la natura di questo tributo, la funzione, perché, come, quando e quanto siamo tenuti a pagarlo. In particolare vorrei informarti su come non pagare la Tari nei casi in cui per legge sei esente dall’obbligo.

Cosa è la Tari e qual è la normativa di riferimento?

La Tari è una delle tre imposte tributarie dovute ad un Comune. Attualmente ad ogni Comune, salvo che nei casi di esenzione, sono dovute tre imposte uniche comunali, dette IUC:

  • la Tari è dovuta per il servizi comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • la Tasi è dovuta per i servizi comunali indivisibili come la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, etc.;
  • l’Imu che è di natura patrimoniale, è dovuta se proprietari di un immobile sul territorio comunale.

Va riconosciuto che il tema delle entrate e della fiscalità dei Comuni è percepito da noi cittadini come un vero nodo complesso e confusionario anche perché è un tema oggetto di continua evoluzione normativa.

La nostra Costituzione [1] riconosce un principio fondamentale dell’attività e dell’organizzazione della amministrazione pubblica: il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali. Nel rispetto di questo principio costituzionale i Comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse economiche e finanziarie proprie ed autonome. Ecco perché gli enti territoriali possono stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie e differenti nelle tariffe da territorio a territorio, purché lo facciano in armonia con le norme della Costituzione italiana, dell’ordinamento dell’Unione Europea e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La Tari in particolare è una tassa introdotta a decorrere dal 2014 [2] e sostituisce la precedente Tares  (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva già sostituito tutti le precedenti tasse dovute per la gestione dei rifiuti urbani come la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), Tia1 e Tia2 (tariffa di igiene ambientale) [3].

Chi è tenuto a pagare la Tari?

La ragione per la quale si è tenuti a pagare la Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani [4].

La Tari quindi è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e/o dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In buona sostanza:

  • nel caso di immobile non locato, non concesso in usufrutto, uso, superficie, abitazione, locazione, è tenuto a pagare il proprietario;
  • nel caso di comproprietà, sono tenuti a pagare tutti i comproprietari, ciascuno per la sua quota ma tutti responsabili in solido per l’intera cifra. Ciò vuol dire che, se uno degli obbligati non paga, ciascuno degli altri è responsabile ed obbligato verso il Comune a pagare per conto del comproprietario inadempiente;
  • nel caso di immobile oggetto di nuda proprietà ed usufrutto, è tenuto a pagare l’usufruttuario in quanto possessore utilizzatore;
  • nel caso di diritto di uso, superficie o abitazione, ad esempio il diritto di abitazione della casa familiare concesso al coniuge ed ai figli in virtù di accordi di separazione tra coniugi, è tenuto a pagare l’usuario, il superficiario, il titolare del diritto di abitazione in quanto utilizzatore;
  • nel caso di immobile concesso in locazione breve, di durata non superiore a sei mesi, la tassa non è dovuta dal locatario e quindi utilizzatore ma resta esclusivamente tenuto a pagare il proprietario;
  • nel caso di immobile concesso in locazione superiore a sei mesi, è tenuto a pagare il locatario/inquilino in quanto utilizzatore e non il proprietario/locatore.

Quando, come e quanto bisogna pagare la Tari?

I termini di pagamento della Tari variano da Comune a Comune ma, nella maggior parte dei casi, la scadenza è ripartita in due acconti e un saldo ed il contribuente può scegliere di pagare in questo modo agevolato oppure di pagare l’intera somma dovuta per l’anno solare.

Anche le modalità di pagamento della Tari variano da Comune a Comune e, tra le modalità di pagamento previste, vi sono:

  • pagamento con bollettino postale che viene inviato all’indirizzo di residenza dell’obbligato al pagamento della tassa;
  • pagamento con modello F24 nel quale bisognerà indicare il codice tributo 3944 e le somme indicate nella lettera che accompagna il bollettino postale inviato all’indirizzo dell’obbligato oppure reperibili nelle apposite aree dedicate ai tributi sul sito web del Comune di proprio interesse;
  • pagamento con mav, modulo di pagamento mediante avviso, presso la propria banca.

Le tariffe sono differenti da Comune a Comune perché sono determinate con delibera del consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso consiglio.

Dopo l’individuazione e classificazione dei costi del servizio, la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, la ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche (abitazioni familiari) e alle utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere) si procede al calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.

In adempimento al principio di trasparenza, buona amministrazione, informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e nel rispetto del diritto all’accesso agli atti amministrativi, ricorda che hai diritto di verificare le modalità di calcolo delle tariffe sui siti web del tuo Comuni di riferimento o facendone richiesta al relativo Ufficio tributi comunali di cui troverai i contatti e recapiti.

Come non pagare la Tari?

Ai sensi della Legge di Stabilità 2014 istitutiva della Tari e delle successive modifiche [5] esistono casi di esenzione, di riduzione o di agevolazione del pagamento della tassa sui rifiuti.

E’ esente dal pagamento della Tari:

  • nel caso di immobile oggetto di nuda proprietà ed usufrutto, è esente dal pagamento il nudo proprietario in quanto non possessore e non utilizzatore;
  • nel caso di diritto di uso, superficie o abitazione, ad esempio il diritto di abitazione della casa familiare concesso al coniuge ed ai figli in virtù di accordi di separazione tra coniugi, è tenuto a pagare l’usuario, il superficiario, il titolare del diritto di abitazione in quanto utilizzatore e quindi è esente il titolare del diritto di proprietà che non è possessore o utilizzatore;
  • nel caso di immobile concesso in locazione breve, di durata non superiore a sei mesi, è esente il locatario ;
  • nel caso di immobile concesso in locazione superiore a sei mesi, è esente il proprietario/locatore;
  • nel caso di immobile non abitato, non arredato, privo di ogni allaccio a utenze, non concesso in locazione, è esente il proprietario previa richiesta di esonero al comune e accertamento delle condizioni di esonero;
  • sono esenti dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali [6] che non siano detenute o occupate in via esclusiva [7].

Sul tema dell’esenzione del pagamento della Tari relativamente alle aree adibite a garage, autorimesse o posti auto sotterranei devo informarti che la Corte di Cassazione ha di recente chiarito [8] che  non deve essere l’amministrazione comunale a provare che un garage, un’autorimessa o altro immobile siano produttivi o no di rifiuti perché il Comune si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria.

Quindi in questi casi spetta al contribuente dimostrare che un immobile non è soggetto al pagamento della Tari o che ha diritto a un’esenzione o a un trattamento agevolato in quanto non produttivo di rifiuti. Spetta all’interessato dimostrare, anche in sede processuale, l’esistenza di cause di esclusione o di esonero che dipendono dall’inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso.

A proposito dei parcheggi sotterranei, inoltre, la Cassazione ha chiarito [9] che non sono esclusi dal prelievo. La possibilità di produrre rifiuti non può essere esclusa dall’inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio. La mancanza di muri appare irrilevante, in quanto le aree utilizzate per questo uso sono aree, esattamente individuabili, esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti.

Come pagare la Tari in misura ridotta?

Esistono casi di riduzione cosiddetta obbligatoria della tassa [10]:

  • in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (riduzione 20%);
  • nel caso di effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. Questo è uno dei casi di grande attualità in molti Comuni e città metropolitane in cui si verificano gravi inadempimenti nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti.

Inoltre esistono casi di riduzioni cosiddetta facoltativa [11]:

  • in caso di abitazioni con un unico occupante;
  • in caso di abitazioni tenute a disposizione solo per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • in caso di locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Spero di averti fornito le prime informazioni che cercavi sulla tassa sui rifiuti e sui casi di esenzione o di riduzione della stessa. È una materia piuttosto complessa e per questo, qualora dovessi ricevere un avviso di accertamento del mancato pagamento del tributo Tari o qualora volessi fare richiesta di riduzione o di esenzione al tuo Comune, ti consiglio di affidarti alla consulenza di un legale di tua fiducia esperto in diritto tributario e diritto amministrativo.

Questo ti aiuterà ad inquadrare il tuo caso e verificare se davvero hai omesso un pagamento dovuto oppure no, se hai diritto ad ottenere la riduzione o l’esenzione dal pagamento. Ti saprà consigliare di effettuare il pagamento se dovuto evitando ulteriori aggravi di spese per mora o notifiche degli accertamenti oppure viceversa ti saprà assistere nella contestazione dell’accertamento se infondato.


Di Simona Lioi

note

[1] Art.119 Cost.

[2] L. n.147 del 2013, chiamata legge di stabilità per il 2014.

[3] Art 1 co. da 639 a 731 L. n. 147 del 27.12.2013 ; Art 1 co. da 10 a 28 e 53/54 L. n. 208 del 28.12.2015, Art 1 co. 42 L. n. 232 dell’11.12.2016, Art 1 co. 37 e 38 L. n. 205 del 27.12.2017.

[4] Art. 1 co. 641 L. 147/2013.

[5] I commi 639, 669, 678 e 681 della Legge di stabilità 2014 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016.
I precedenti si applicano per il 2014 e 2015; i nuovi si applicano dal 1° gennaio 2016. Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.

[6]Art. 1117 cod. civ.

[7] Art. 1 co. 641 L. 147/2013.

[8] Cass. sent.  n. 21780 del 7 settembre 2018.

[9] Cass. sent. n.22124 del 22 settembre 2017.

[10] Co. 656 e seguenti Legge di Stabilità 2014.

[11] Co. 659 Legge di Stabilità 2014.

 

- Annuncio -

Articoli Correlati

- Annuncio - nascondiglio dell'amore

Seguici sui Social

19,552FansLike
2,177FollowersFollow
9FollowersFollow

DIRETTA TV