NEWS AICOM A CURA DEL PRESIDENTE MARCO LARASPATA
Spese di sanificazione: cosa prevedono i Decreti Cura Italia e Liquidità
Con il Decreto Cura Italia, all’art 64 si concedeva un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro fino ad un massimo di 20.000 per beneficiario. Successivamente, il cd. Decreto Liquidità ha previsto che rientrino nel beneficio anche le spese sostenute per l’acquisto di supporti protettivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
Il via alle Banche per i finanziamenti
E’ diventata operativa la macchina per far arrivare la liquidità alle banche che possono concedere così finanziamenti alle imprese. Sono previsti dei requisiti per accedere ai prestiti fino a 25 mila euro. La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi (periodo di preammortamento 24 mesi) su ricavi del 25% per i prestiti fino a 25 mila euro, senza valutazione andamentale. Nel caso di garanzia diretta al 100% ci sono dei tetti. L’importo dei prestiti non potrà superare:
il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita’;
il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e’ attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro è disponibile online sul sito www.fondodigaranzia.it
Fonte ABI
Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”). Alcuni aspetti rilevanti hanno riguardato ad esempio la sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa . Ai sensi dell’art 23 del DL n.23/2020 sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:
per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento dei benefici prima casa
per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Ade n 9 del 13 aprile in particolare sono sospesi:
i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa.
il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
Fonte Agenzia delle Entrate
Cassa integrazione anche per i lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020
L’INPS ha pubblicato il 14 aprile il messaggio n. 1607 in cui precisa le modifiche introdotte dall’articolo 41 del Decreto liquidità grazie al quale hanno accesso alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. L’istituto precisa che:
nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante si computa anche il periodo di lavoro presso il precedente datore di lavoro;
le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano nel novero dei possibili beneficiari;
nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Al via anche i 600 euro ai professionisti
In fase di sblocco l’impasse per il bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse ordinistiche. ENPACL e INARCASSA hanno già iniziato l’erogazione mentre per le altre casse previdenziali, è stato inviato il riepilogo ai ministeri con le richieste “scremate” secondo i nuovi criteri:
iscrizione esclusiva alla Cassa dell’Ordine;
nessun trattamento pensionistico
Le casse previdenziali incaricate di gestire le erogazioni hanno chiesto agli iscritti di autocertificare la loro posizione in modo da eliminare tutti coloro che sono stati esclusi dal Decreto Liquidità ossia tutti quelli che svolgono anche un’attività come dipendenti.
Interventi di risparmio energetico 2020: attivo il sito Enea per comunicarli
Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 che ha imposto l’obbligo di comunicazione all’Enea di informazioni sui lavori effettuati che riguardino un risparmio energetico, dal 25 marzo per le comunicazioni relative al 2020 è disponibile il seguente sito internet: https://bonuscasa2020.enea.it/index.asp
L’adempimento di comunicazione da effettuarsi tramite il sito non è un adempimento tributario perciò NON rientra tra quelli sospesi dal DL n 18 del 2020 noto come Decreto Cura Italia.
Si precisa quindi che tutti gli interventi di recupero terminati in una data compresa tra il 1° gennaio e il 25 marzo, a partire dal 25 marzo dovranno appunto essere comunicati entro il termine di 90 giorni registrandosi sul sito suddetto.
Servizi telematici potenziati per l’agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
Fonte Agenzia delle Entrate
Imposta di bollo oltre 250 euro in scadenza 20 aprile 2020
Nessuna sospensione, per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020, in scadenza entro il prossimo 20 aprile 2020, se l’importo è pari o superiore a 250,00 euro. Qualora l’importo fosse inferiore a 250,00 euro, invece, il versamento potrà essere effettuato entro il 20 luglio. Questo quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall’art. 26 del Decreto liquidità, che allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha modificato il comma 1-bis dell’art. 17 del DL 124/2019- Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro). All’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono:
– 2521 per il primo trimestre, – 2522 per il secondo trimestre, – 2523 per il terzo trimestre, – 2524 per il quarto trimestre.
Fonte Agenzia delle Entrate
Coronavirus: proroghe attività giudiziaria
L’Agenzia delle Entrate, con recentissima Circolare n. 10 pubblicata il 16 aprile 2020 (consultabile in allegato) fornisce primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.I numerosi provvedimenti normativi adottati dal Governo per contrastare la crisi sanitaria hanno infatti inciso in maniera significativa anche sull’attività giudiziaria. In particolare, l’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia) e dell’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), hanno stabilito il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali delle udienze. La prima norma prevedeva il rinvio delle udienze al 15 aprile 2020 sia con riferimento ai procedimenti civili e penali che con riguardo a quelli davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. La seconda disposizione ha poi recentemente prorogato il termine del 15 aprile all’ 11 maggio.
Vi sono però delle eccezioni al rinvio, tra cui:
i procedimenti nei quali il differimento comporterebbe un grave pregiudizio alle parti;
quelli di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;
i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione;
i procedimenti finalizzati alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato;
i procedimenti volti ad adottare misure cautelari quali l’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo.
Fonte Agenzia delle Entrate
Congedi e permessi 104 per COVID 19 utilizzabili fino al 3 maggio
Dopo una prima proroga, l’Inps ha comunicato con il messaggio del 16 aprile 2020 che la fruizione dei congedi parentali speciali per il Coronavirus per i lavoratori dipendenti e autonomi per il sostegno nell’assistenza ai figli e l’estensione dei permessi Legge 104 per i disabili viene prorogata nuovamente fino al 3 maggio 2020, a seguito del recente DPCM del 10 aprile 2020. La procedura per le domande era stata resa disponibile già dal 30 marzo . L’istituto ricorda che i genitori lavoratori autonomi che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno provvedervi anche per periodi precedenti la data della domanda online, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.(vedi sotto il riepilogo della disciplina ). Si ricorda che:
i lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del beneficio con durata fino al 13 aprile , non devono
presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in quanto verrà automaticamente convertita dall’Istituto.
Per queste procedure non è ammessa la modalità di accesso semplificata con PIN “a metà” quindi restano valide le modalità ordinarie:
tramite il portale web dell’INPS www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS).
tramite il Contact center integrato, sempre con PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento,;
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Fonte INPS
Denuncia DMAG ulteriore proroga
Ancora una proroga per il passaggio al Sistema Uniemens POSAGRI per le imprese agricole . Con la circolare 51 dell’8 aprile l’inps ha comunicato la proroga da gennaio ad aprile 2020 delle comunicazioni relative alla manodopera utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 ancora con il flusso trimestrale (DMAG) . La modifica è stata introdotta dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. A decorrere dal 1° marzo 2020, data di entrata in vigore della legge n. 8/2020, è stato quindi ripristinato, per il primo trimestre dell’anno 2020, l’obbligo dei datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata di trasmettere le dichiarazioni di manodopera occupata, che come di consueto dovrà essere effettuato a decorrere dal 1° aprile. Fermo restando quanto sopra indicato, considerato che alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2020 diverse aziende hanno già adeguato i propri sistemi informativi e trasmesso i dati relativi alle retribuzioni di gennaio 2020 con il flusso Uniemens, le stesse potranno continuare ad utilizzare il flusso PosAgri anche per i mesi di febbraio e marzo 2020, in alternativa all’invio del flusso DMAG relativo al primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo 2020).
Fonte Agenzia delle Entrate
Decreto Liquidità:chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui benefici prima casa
La circolare n 9 del 13 aprile fornisce chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa che, a causa del Covid 19 e delle restrizioni conseguenti volte a minimizzare i contagi, rischierebbero di essere perdute. Scopo dell’art.23 del Decreto Liquidità è infatti quello di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:
impossibilità degli spostamenti delle persone
difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.
Ai sensi dell’art 23 del DL n.23/2020 sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:
per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento dei benefici prima casa
per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Ade n 9 del 13 aprile sono perciò sospesi:
i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa.
il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.