venerdì, Settembre 20, 2024
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PARCHEGGIO SIENA, IL TAR CAMPANIA PRENDE TEMPO: BISOGNERA’ ATTENDERE IL 6 DICEMBRE



Il TAR Campania si è espresso sul ricorso proposto da Turistica Villa Miramare S.p.A contro il  Comune di Ischia e con l’intervento di ad opponendum Ministero della Cultura per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 31 del 7 marzo 2023 a firma del Responsabile del SUE del Comune di Ischia, recante la ingiunzione a demolire le opere asseritamente realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 38 del 26.11.2010 che riguardava l’ormai noto Parcheggio Siena di Ischia Ponte. L’esito della sentenza è di fatto un rinvio alla discussione che si affronterà il 6 dicembre. Il TAR, quindi prende tempo per approfondire il caso e nel frattempo  ha ritenuto opportuno sospendere il provvedimento del Comune di Ischia anche per evitare interventi complessi come la demolizione e/o l’eventuale acquisizione a patrimonio comunale. Se l’ordinanza del Comune di Ischia viene sospesa, resta comunque il sequestro ad opera della Procura e in ogni caso la sospensione dei lavori imposta dalla Sovrintendenza, provvedimento che a questo punto pure potrà essere discusso dal TAR il 6 dicembre. Per usare il gergo calcistico, il TAR ha praticamente messo la palla in calcio d’angolo prendendo tempo per poter studiare meglio le complesse vicende che andranno chiarite attraverso lo studio della documentazione presentata dalle parti. Nel frattempo non si potrà procedere con i lavori e ci sarà una fase di stallo almeno fino al 6 dicembre. Con questo provvedimento è stato, tuttavia, evitato per il momento il procedimento per l’acquisizione a patrimonio comunale o l’eventuale demolizione.

LE MOTIVAZIONI ESPRESSE DAL TAR CAMPANIA SULLA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Ritenuto – nelle more della compiuta percezione dei complessi profili fattuali e giuridici che connotano la controversia de qua agitur a cui può pervenirsi in sede di trattazione del merito – di assegnare preminenza, tra i contrapposti interessi, a quello di cui è titolare la società ricorrente, tenuto conto:

 – della peculiare intensità del nocumento patrimoniale lamentato, oltre che del vulnus che in re ipsa si riconnette alla ingiunzione a demolire e alle perniciose conseguenze, segnatamente quelle di ablazione reale, immancabilmente discendenti dalla sua inosservanza nel termine assegnato;

– dell’inerte contegno che per un lungo spatium temporis è stato quodammodo serbato dal Comune, a fronte di una serie di varianti, nel corso degli anni segnalate dalla ricorrente (DIA e SCIA), la cui afferenza alle opere contestate

–in pretesa difformità dal primigenio permesso e dalle autorizzazioni paesaggistiche- e la cui incidenza sul thema decidendum che ne occupa, pure costituisce oggetto dei munera delibativi connotanti la trattazione nel merito del gravame. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la efficacia della gravata ingiunzione a demolire. Fissa per la trattazione del merito del gravame la udienza pubblica del 6 dicembre 2023. Spese compensate

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