martedì, Novembre 26, 2024
Visita il sito

SONORA BOCCIATURA PER LA SOPRINTENDENZA IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DALL’AVVOCATO MOLINARO CONTRO LO STATO ITALIANO: PER I GIUDICI LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE FUORI TERMINE È PRIVA DI EFFETTI.



È una sonora bocciatura quella che arriva per la Soprintendenza napoletana e, dunque, per lo Stato italiano dai giudici del TAR Campania Napoli, che hanno accolto, con un’articolata sentenza depositata di recente, il ricorso di un cittadino inglese difeso dall’avvocato Bruno Molinaro, al quale era stata recapitata una richiesta di integrazione documentale, rivelatasi strumentale e dilatoria poiché pervenuta addirittura dopo il rilascio, ad opera – rispettivamente – del dirigente dell’ufficio tecnico e del responsabile del paesaggio del comune di Forio, del permesso in sanatoria richiesto e della presupposta autorizzazione paesaggistica.
La vicenda può essere così riassunta.
Il ricorrente aveva acquistato nel lontano 2005 una casa a Forio, località Montecorvo, oggetto di domanda di condono edilizio presentata dall’originario proprietario in data 1^ marzo 1995, ai sensi della legge n. 724 del 1994.
Svolta l’istruttoria di rito ed acquisito il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, la civica amministrazione aveva trasmesso alla Soprintendenza la relativa documentazione ma questa, nei successivi 45 giorni, ovvero nel termine assegnatole dalla legge per la formulazione del parere di propria competenza, era rimasta completamente inerte e silente.
In questi casi, come chiarito anche dal TAR, il silenzio assume valore di ”silenzio devolutivo”, che sta a significare che, decorso il termine di legge, il funzionario comunale responsabile per il paesaggio è tenuto, comunque, a chiudere il procedimento, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica, null’altro ostandovi.
Allo stesso modo il responsabile dell’ufficio tecnico è facultato a rilasciare il permesso finale, laddove spettante.
Ciononostante, nel caso esaminato, la Soprintendenza, non avendo ritenuto esaurito l’iter procedimentale, aveva provveduto a richiedere, nel giugno 2018, ovvero a distanza di mesi dalla ricezione degli atti e, per giunta, a fronte di titoli già rilasciati, la documentazione ritenuta mancante, vale a dire:

  • “atti in originale del condono edilizio, (con la precisazione che) la documentazione da produrre dovrà dimostrare in modo certo l’esistenza e l’epoca dell’abuso”;
  • “documentazione fotografica che inquadri l’edificio in tutte le sue parti, sia nei particolari sia nell’insieme, nonché l’intera zona in cui è ubicato il manufatto, se è possibile con ripresa dall’alto in moda tale da rilevare le caratteristiche del paesaggio”.
    E ciò espressamente avvertendo che “il termine per l’emissione del parere di cui all’art. 146 non può considerarsi iniziato e che tale termine, diversamente, inizierà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante sopra evidenziata”.
    Avverso tale determinazione proponeva ricorso per il cittadino britannico l’avvocato Molinaro, rilevandone la illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone conseguentemente l’annullamento.
    Il TAR ha definito la questione accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento della Soprintendenza, stigmatizzandone l’operato come tardivo e in violazione di legge, dovendosi – secondo i giudici – garantire, da un lato, l’affidamento del privato e, dall’altro, “la esigenza di assicurare certezza e stabilità alle situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi”.
    È questo un duro colpo per la Soprintendenza che non è nuova a simili comportamenti, giacché spesso accade che l’amministrazione statale, come verificatosi nella specie, è solita richiedere integrazioni documentali strumentali e dilatorie, a termine abbondantemente scaduto, alimentando in tal modo situazioni di incertezza e contenziosi sia con il privato interessato sia con l’ente locale.
    D’ora in avanti ciò non potrà più accadere.
    I giudici amministrativi hanno finalmente sentenziato che il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del Codice del Paesaggio non può essere in alcun modo travalicato.
    In altre parole, la violazione del termine, anche se astrattamente giustificabile con un eccesso di burocrazia, va sempre sanzionata.
    Ed è giusto ed anzi logico che sia così!
    Scriveva tempo fa proprio un giornalista inglese (Hooper) sul quotidiano The Guardian:
    “Dopo la caduta della dittatura fascista di Mussolini gli italiani hanno creato un ordine democratico in cui nessuna persona può esercitare il potere assoluto; il risultato è stato un sistema bizantino di controlli e contrappesi che rende quasi impossibile eseguire le cose rapidamente e in modo decisivo”.
    Tale sistema ha fallito!
    Ce lo dice anche l’Europa … ma da noi non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Avv.Bruno Molinaro

- Annuncio -

Articoli Correlati

- Annuncio - nascondiglio dell'amore

Seguici sui Social

19,552FansLike
2,177FollowersFollow
9FollowersFollow

DIRETTA TV